VARIAZIONI ESSENZIALI E DINIEGO

L’intervento consistente nell’apertura e nella modifica dei varchi sul prospetto dell’edificio deve essere qualificato, sotto il profilo urbanistico-edilizio, come variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo originario. La trasformazione dei prospetti, infatti, anche quando si realizzi mediante lo spostamento o la creazione di porte e finestre, integra un intervento di ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è subordinato al rilascio del permesso di costruire.

Ai fini sanzionatori, tali opere rientrano nel novero delle variazioni essenziali, in quanto si configurano come interventi difformi, sia per conformazione sia per collocazione, rispetto a quelli assentiti con il titolo edilizio originario. Ne consegue che esse risultano legittimamente assoggettabili alla misura demolitoria, conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2021, n. 1743). A tale ricostruzione si aggiunge il disposto dell’art. 31, comma 6, del D.P.R. 380/2001, che consente l’applicazione del regime sanzionatorio anche in presenza di vincoli di inedificabilità, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3044).

Tuttavia, il quadro normativo è stato significativamente innovato dall’introduzione dell’art. 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia, che ha previsto la possibilità di procedere alla sanatoria anche delle variazioni essenziali. In tale contesto, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto preliminarmente qualificare le opere realizzate, distinguendo se esse integrassero variazioni essenziali o variazioni parziali, e solo successivamente verificare la loro sanabilità alla luce della nuova disciplina. L’omissione di tale valutazione determina un vizio istruttorio che incide sulla legittimità del provvedimento di diniego, rendendolo giuridicamente invalido.

In sede di riesame, l’Amministrazione è pertanto tenuta a procedere ad una corretta qualificazione dell’intervento, con particolare riferimento:

  • al manufatto relativo al bagno di circa 3 m³;
  • ai due varchi realizzati sul prospetto, da considerarsi non come opere di nuova costruzione, bensì come variazioni (essenziali o parziali) suscettibili di valutazione ai fini della sanatoria ex art. 36-bis T.U.E.D.

Tale attività dovrà essere condotta tenendo conto della documentazione fotografica prodotta dalla parte ricorrente e della natura effettiva delle opere, in un’ottica di corretta applicazione della normativa vigente e di rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha accolto le doglianze della parte ricorrente, annullando il provvedimento impugnato e imponendo all’Amministrazione di riesaminare la pratica edilizia alla luce dei criteri sopra delineati.

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