TERRE E ROCCE DA SCAVO: UN NUOVO REGOLAMENTO

Lavori

Dal 22 agosto 2017 è in vigore il Nuovo Regolamento  per le procedure semplificate e veloci per la gestione e l’utilizzo delle terre da scavo, infatti è stato pubblicato in G.U. 7 agosto 2017, n. 183 il regolamento per semplificare la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è contenuto nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Il nuovo regolamento prevede procedure più spedite per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura non sarà più subordinata alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell’autorità competente. Il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all’Autorità competente, potrà avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo.
E’ prevista, inoltre, l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni (obbligo attualmente previsto nella prima parte dell’allegato 6 al DM 161/2012).
La procedura sarà più veloce anche per apportare “modifiche sostanziali” al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto; viene eliminata la fase della preventiva approvazione del piano di utilizzo modificato.
Tale previsione semplifica quella vigente anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo, che non sia regolarmente comunicata, consente di attribuire la qualifica di sottoprodotto almeno al quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al piano; la norma, infatti, prevede che solo per le quantità eccedenti si porrà l’obbligo di gestirle come rifiuti.

Con il nuovo regolamento viene introdotta la possibilità di prorogare di due anni la durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all’Agenzia di protezione ambientale competente; tale possibilità non è prevista nel DM 161/2012 che contempla solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali.

Gestione terre da scavo: il deposito dei materiali. Il regolamento prevede l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da scavo” a differenza di quanto previsto dal DM 161/2012. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo consentirà agli operatori del settore di poter qualificare tali residui come sottoprodotti.
In più è presente una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e viene prevista una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto e prevede quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle previste Dlgs 152/2006, applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.
La norma regolamenta anche le condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate e le procedure per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.
Rocce da scavo: tempi certi e controlli. Sono previsti tempi certi, e sempre pari ad un massimo di 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle Agenzie per la protezione ambientale per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Questa è una grande novità perché attualmente non è stabilito alcun termine entro il quale le Agenzie debbano concludere le verifiche affidate alle loro competenze.