SUPERBONUS: IL MEF CONFERMA LA CILA NON RICHIEDE LO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI

Anche gli edifici con irregolarità possono usufruire del Superbonus. Lo ha confermato il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Superbonus e abusi

In commissione Bilancio della Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta in commissione 5-06630, con la quale si chiede al Ministero dell’Economia e delle Finanze di fornire dei chiarimenti su alcune casistiche applicative del Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del DL 34/2020, al fine di agevolare i contribuenti interessati, a tale scopo anche aggiornando sul sito dell’Agenzia delle entrate le informative rilasciate nella sezione dedicata alle faq.

Secondo gli interroganti vi sarebbero alcuni aspetti della normativa che necessitano di ulteriori chiarimenti al fine di rendere più agevole l’applicazione del Superbonus 110% ed evitare possibili richieste di restituzione dell’indebita fruizione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il comma 10 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che le persone fisiche aventi diritto possono beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; appare necessario chiarire se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all’agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio.

In risposta all’interrogazione il MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, ha definito alcuni aspetti dubbi relativi alla fruizione del superbonus del 110% di cui appunto all’art. 119 del DL 34/2020.

E’ stato, ritenuto possibile l’accesso al superbonus del 110% per un condominio costruito in difformità dal progetto originario provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall’articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392), in quanto la CILA necessaria alla realizzazione degli interventi superbonus non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis del DPR 380/2001 (cfr. art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020).

E’ stato poi chiarito che se una persona fisica ha già beneficiato dell’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, la stessa non potrà fruire del superbonus al 110% per interventi di efficientamento su ulteriori immobili (cfr. art. 119 comma 10 del DL 34/2020) anche se posseduti in comproprietà (in tale ultimo caso il beneficio potrà spettare all’altro comproprietario, in relazione alle spese sostenute e sempre nei limiti delle due unità).

È stato, inoltre, precisato come:
– l’installazione di montascale rientri tra gli interventi ammessi al superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (nel rispetto dalla normativa tecnica in tema di eliminazione delle barriere architettoniche);
– l’installazione di sonde geotermiche integri un intervento c.d. “trainante” (art. 119 comma 1 del DL 34/2020), costituendo un’ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ulteriori chiarimenti in tema di superbonus del 110% dovrebbero, infine, essere previsti in una circolare di prossima emanazione, alla quale starebbe attualmente lavorando l’Agenzia delle Entrate. Il Ministero ha spiegato che, in base al comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), modificato dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge 108/2021), gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
 
Ricordiamo che, per usufruire del Superbonus, è stato messo a punto il modello CILAS, cioè una CILA ad-hoc. La CILAS può essere utilizzata per gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici che, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono considerate manutenzioni straordinarie. La CILAS non può essere utilizzata per i lavori di demolizione e ricostruzione.

Dal 1° gennaio 2021 è possibile anche usufruire del Superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; in particolare, la lettera d) del comma 66 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio 2021, sancisce che l’agevolazione è applicabile anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; la citata lettera e) prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli ascensori e i montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale sono comunque equiparati agli ascensori ai fini dell’applicazione della detrazione.

Sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche.

ATTENZIONE: L’introduzione della CILAS prevede che non necessaria l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, con qualche perplessità in merito alla possibilità che siano tacitamente sanati eventuali abusi edilizi. Infatti, con la CILAS l’aspetto fiscale è separato da quello della regolarità edilizia e quindi restano inalterate tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali. Questo significa che “gli abusi rimangono tali, semplicemente non pregiudicano di poter fare l’intervento complessivo.
 

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