SUPERBONUS E SUPERCONDOMINIO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

superbonus e supercondominio

In un supercondominio, possono beneficiare del superbonus i condòmini che effettuano, oltre alla riqualificazione della centrale termica a servizio di tutti gli edifici del complesso, anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto dai quali conseguirà la diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la  risposta n. 94 del 2021, che ha specificato nel merito

“il superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute dai condòmini che hanno deliberato di realizzare anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà, unitamente alla sostituzione dell’impianto termico a servizio dell’intero supercondominio, la diminuzione di due classi energetiche, fermi restando gli adempimenti da porre in essere ai fini della detrazione che non sono oggetto dell’istanza di interpello”. 

I requisiti per accedere al superbonus devono essere verificati per ogni edificio la doppia classe energetica di miglioramento deve essere attestata tramite Ape convenzionali ante e post intervento. Nel dettaglio, è stato chiarito: “La verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi Ape convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto di entrambi gli interventi”.

Per i condòmini che invece hanno deliberato solo la sostituzione dell’impianto termico, ci sarà la possibilità di fruire dell’ecobonus.

L’Agenzia, nel rispondere, ha richiamato la circolare n. 30/E del 2020, ed in particolare il quesito 5.2.4 con cui è stato precisato che qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.

SCARICA LA RISPOSTA N.94/2021