SUPERBONUS 110% SI AMPLIA LA PLATEA PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI: ZONA SISMICA, COMODATO, UNITA’ COLLABENTE, RUDERI, CASE A SCHIERA

Superbonus 110% tante opportunità

Sono tanti i dubbi e le difficoltà per interpretare i casi che quotidianamente si verificano per l’applicazione del superbonus 110%. Così l’Agenzia delle Entrate risponde agli interpelli dei contribuenti per facilitare l’accesso ai benefici fiscali.

Vediamone alcuni.

SUPERBONUS 110% : ZONA SISMICA

La demolizione e il rifacimento di un immobile facente parte di un complesso residenziale ricadente in una zona sismica, può beneficiare del Superbonus (Dl n. 34/2020), se l’istante ha firmato il compromesso nel 2018 ma la consegna avviene tra settembre e ottobre 2020. L’agevolazione, infatti, al ricorrere di tutti i requisiti indicati dalla normativa e dalla prassi, spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. È quanto indicato in sintesi nella risposta dell’Agenzia n. 325/2020.

L’istante, che pensava comunque di utilizzare il Sismabonus (articolo 16, Dl n. 63/2013), chiede in sostanza se può fruire dell’aliquota più elevata, pari al 110% della spesa sostenuta. Per l’opzione “sconto in fattura”, altro quesito posto dall’istante, l’Agenzia ricorda fra l’altro il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta in esame, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese.Per quanto riguarda l’ammontare massimo dello sconto in fattura, l’Agenzia precisa che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante.Infine, in merito alla possibilità che l’impresa non conceda lo sconto in fattura, l’Agenzia rileva semplicemente che per tale opzione è necessario l’accordo con il fornitore, rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali.

SCARICA L’INTERPELLO 325 del 9 settembre 2020

SUPERBONUS 110% : RUDERI, FABBRICATI FATISCENTI, NON ABITABILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA F2 “unità collabenti”

Anche i lavori su ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili, classificati nella categoria catastale F2 “unità collabenti”, possono rientrare nel diritto alla maxi detrazione. L’importante è rispettare i requisiti richiesti dalle norme di riferimento e procedere con tutti gli adempimenti previsti. Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 326 del 9 settembre 2020, che rientra nel pacchetto di chiarimenti fornito nella stessa giornata sullo stesso tema, l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Si applica per le spese sostenute per gli interventi effettuati sull’unità collabente (censita al catasto come F2) attigua all’abitazione principale, se entrambe sono oggetto di un programma di ristrutturazione con accorpamentofinalizzati alla riduzione del rischio sismico e all’efficientamento energetico.

L’Agenzia ricorda che il comma 10 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 è stato sostituito al fine di consentire alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, di beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati fino a un massimo di due unità immobiliari (il limite numerico non opera nel caso di interventi antisismici). In sostanza, le modifiche hanno posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni mentre hanno tolto la limitazione, in origine prevista, che l’immobile doveva essere adibito ad abitazione principale. L’Agenzia, inoltre, evidenzia che le detrazioni dell’Ecobonus e Sismabonus, disciplinate dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013, come chiarito anche nella circolare n. 19/2020, spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati al Catasto.

L’Agenzia ritiene che i principi sopra enunciati per l’Ecobonus e il Sismabonus si possano applicare anche ai fini del Superbonus e che l’istante, quindi, possa fruire dell’agevolazione anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati sull’unità collabente.

Protagonista dell’interpello è stato il proprietario di un’unità immobiliare che rientra nella categoria catastale F2, non abitabile e incapace di produrre reddito. Si classificano, infatti, in questo modo ruderi e più in generale edifici fatiscenti. L’immobile è contiguo all’abitazione principale, entrambi rientrerebbero in un programma di ristrutturazione con accorpamento, previo ottenimento di specifico titolo abilitativo.

Su entrambe le unità l’istante ha intenzione di procedere con i lavori che seguono:

  • ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico;
  • efficientamento energetico tramite l’isolamento termico delle pareti;
  • cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento;
  • sostituzione degli infissi;
  • installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo.

Con la risposta all’interpello numero 326 del 9 settembre 2020 è arrivato il via libera all’agevolazione:

“Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti)”.

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo cardine: l’articolo 119 del decreto Rilancio che ha introdotto il superbonus per alcune tipologie di interventi. In primis, sottolinea il documento, la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spetta nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Le novità integrano le regole già previste per ecobonus e sismabonus. Il testo del Decreto Rilancio, infatti, richiama esplicitamente alla normativa di riferimento.Ed è proprio in questo rimando la chiave del chiarimento fornito al contribue sulla possibilità di applicare il superbonus del 110% anche a ruderi, a fabbricati fatiscenti, classificati nella categoria catastale F2.

“Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

Per l’accesso all’ecobonus, gli edifici collabenti devono essere dotati di impianto di riscaldamento in linea con le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, anche se non funzionante, che deve trovarsi negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è fruibile per gli interventi effettuati sia sull’abitazione principale che sul fabbricato da incorporare perché tra le ultime novità introdotte è stato posto il limite di due unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire della maxi detrazione, ma è decaduta la limitazione sull’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Limite numerico che comunque non riguarda gli interventi antisismici.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce le tre modalità previste per la fruizione dell’agevolazione:

  • utilizzo diretto della detrazione;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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SUPERBONUS 110% : IMMOBILE IN COMODATO D’USO

È possibile beneficiare del Superbonus per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’attuale generatore di calore con una pompa di calore, se l’immobile è in comodato d’uso. Non è invece possibile usufruire del superbonus 110%, per i lavori di tinteggiatura dello stesso immobile che possono, però, beneficiare del “bonus facciate” cioè della detrazione nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per il rifacimento e la pittura delle pareti esterne (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019).

Questa è risposta n. 327/2020. L’Agenzia ha ricordato, che con la circolare 24/2020 è statoprecisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo come un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. L’Agenzia ha poi descritto l’elenco dettagliato degli interventi (trainanti e trainati) per i quali spetta il Superbonus e delle parti degli edifici su cui devono essere realizzati (ad esempio le parti comuni di edifici residenziali in “condominio”, gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, eccetera).

E’ stato dettagliatamente precisato che gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
    pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
  • Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
    dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
    Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
    La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
    Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa
    riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
    Nel caso di specie non è stato precisato se l’immobile sul quale si intendono effettuare gli interventi rientri tra quelli sopra elencati. Pertanto, qualora l’immobile
    oggetto dell’interpello possieda le caratteristiche sopra evidenziate – nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – l’istante potrà fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che intende installare.
    Si precisa che se l’immobile fa parte di un “condominio minimo“, ovvero di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, la maggiore aliquota si applica solo se l’intervento sopra elencato è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 effettuato sulle parti comuni condominiali e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attesto di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

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SUPERBONUS 110% : VILLETTA A SCHIERA

Il proprietario di una villetta a schiera può fruire del Superbonus per gli interventi che intende realizzare sull’immobile, a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015. La precisazione arriva dall’Agenzia con la risposta n. 328/2020. In base alla normativa sul bonus in esame, ciò che rileva, infatti, è il requisito delle “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, o che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”. Considerando che la valutazione dell’“indipendenza funzionale” e dell’”accesso autonomo dall’esterno” dell’immobile, esula dalle competenze degli interpelli, l’Agenzia ritiene che in presenza dei requisiti richiesti l’istante possa applicare la detrazione del 110% ai lavori sulla villetta a schiera.

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