SUPERBONUS 110% PER IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110% agli interventi edilizi realizzati in comuni colpiti da eventi sismici, ai sensi dell’art. 119, comma 8-ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Requisiti per accedere al Superbonus sisma

L’agevolazione si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, a condizione che:

  • L’immobile sia ubicato in un comune incluso in uno stato di emergenza dichiarato per eventi sismici dal 1° aprile 2009 in poi;
  • Sia accertato il nesso causale tra il danno e l’evento sismico, tramite scheda AeDES (esito B, C o E) o documento equivalente;
  • Gli interventi rientrino tra quelli agevolabili, come la ristrutturazione con miglioramento sismico.

Importante: la destinazione dell’immobile (prima casa o meno) non incide sulla spettanza del beneficio.

Rinuncia ai contributi pubblici

La rinuncia ai contributi per la ricostruzione è rilevante solo se si intende accedere al massimale di spesa maggiorato del 50% previsto dal comma 4-ter. Tuttavia:

  • Non è obbligatoria per ottenere l’aliquota del 110% prevista dal comma 8-ter;
  • Il Superbonus spetta anche se i contributi non sono mai stati richiesti o non spettano.

Intestazione della CILAS e soggetto beneficiario

L’Agenzia conferma che:

  • La detrazione può essere fruita dal familiare convivente che sostiene la spesa, anche se la CILAS è intestata al proprietario dell’immobile;
  • La convivenza deve risultare alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese.

Nel caso esaminato, l’istante (coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria) può beneficiare della detrazione, pur non essendo intestatario della CILAS.

In sintesi:

La detrazione spetta anche se la CILAS è intestata al coniuge, purché vi sia convivenza e partecipazione alla spesa.

Superbonus 110% applicabile fino al 31/12/2025 per immobili danneggiati da sisma con esito AeDES C.

Non rileva se l’immobile è prima casa.

La rinuncia ai contributi non è necessaria per ottenere l’aliquota agevolata.

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