SUPERBONUS 110%: IL DECRETO ATTUATIVO PER LE ASSEVERAZIONI E LA MODULISTICA

Superbonus asseverazione

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Attuativo relativo alle asseverazioni per il Superbonus previsto dal Decreto Rilancio e in particolare riguardante:la modulistica per l’asseverazione (di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”) le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti.

La modulistica in formato word è scaricabile qui:

Secondo quanto riporta anche la Guida al Superbonus della Agenzia delle Entrate, una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Ecco le modalità di invio come stabilite dall’art 3 del Decreto in oggetto:

  • L’asseverazione previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito. 
  • L’Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
  • A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. 
  • Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1

Con questa procedura è diventata operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

Si ricorda infatti che, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

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