SUPERBONUS 110% E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

superbonus 110% e sostituzione infissi

Il Decreto Rilancio consente una detrazione del 110% per molti lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, ripartibile in 5 anni, anche con possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura. Tra i cosiddetti lavori trainanti, che danno diritto al Superbonus, c’è l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Gli interventi sostituzione degli infissi sono tra quelli agevolati nell’ambito del c.d. “Ecobonus”, come previsto dal comma 345, art. 1 della L. 296/2006 nonché dal comma 1, art. 14 del D.L. 63/2013.
In questa categoria di interventi rientrano:
– la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati (Circolare 23/04/2010, n. 21/E);
– la sostituzione del pavimento in legno posato al piano terra (c.d. “pavimento contro terra”,  Risoluzione 25/06/2012, n. 71/E);
– dal 2015, l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata.
Per questi interventi, è prevista una detrazione del 50% delle spese (fino al 2017 era il 65%), fino a un massimo della detrazione di 60.000 Euro, pertanto con un limite di spesa pari a 120.000 Euro.

SOSTITUZIONE FINESTRE CON INFISSI “TRAINATA” NEL SUPERBONUS 110%. Ai sensi del comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020, detti interventi sono tra quelli che possono rientrare nel c.d. “Superbonus 110%” – la maxi-agevolazione introdotta dal citato art. 119 del D.L. 34/2020 – se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi principali (o “trainanti”).
La condizione che gli interventi trainati siano eseguiti “congiuntamente” a quelli trainanti si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (si vedano: Circolare 08/08/2020, n. 24/E).
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus ad interventi trainati occorre che:
– le spese sostenute per gli interventi trainanti siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
– le spese per gli interventi trainati siano effettuate nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.