Sicurezza Antincendio: DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.151 del 1 agosto 2011

ARGOMENTO: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Sicurezza antincendio

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(GU n. 221 del 22-9-2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 20 della legge 15/3/1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto l’articolo 49, comma 4-bis, comma 4-ter, comma 4-quater e comma 4-quinquies, del decreto-legge 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122;

Visto il D.Lgs 8/3/2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il D.Lgs 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 25 del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il DPR 26/5/1959, n. 689;

Visto il DPR 12/1/1998, n. 37;

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il DPR 12/4/2006, n. 214;

Visto il DM 16 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 98, del 9/4/1982;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 8/3/1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 4/5/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/5/1998;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3/2/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/4/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22/1/2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3/3/2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 21/3/2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22/7/2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro dell’interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA il seguente regolamento (entrato in vigore il 7 ottobre 2011)

Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  2. a) «Comando»: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
  3. b) «Direzione»: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
  4. c) «CTR»: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  5. d) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  6. e) «SUAP»: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
  7. f) «CPI»: Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.
  3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
  4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
  5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
  6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ( Queste attività sono state successivamente incluse, con l’art. 8 co. 7 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125, a decorrere dal 1/1/2014, le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di “soglia superiore”) [*]
  7. Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno.( Vedi D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, co. 7, del dPR 1° agosto 2011, n. 151”.) [*]
  8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(In attesa del decreto , viene utilizzata la “Tabella transitoria delle tariffe”. Le tariffe sono state aggiornate con DM2 /3/2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal CNVVF”) [*]

Art. 3. Valutazione dei progetti

  1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio(In caso di modifiche anche “sostanziali” che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, ma senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, si può presentare direttamente una nuova SCIA, senza necessità di “esame progetto”, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del DPR n. 151/2011, come indicato nell’All. IV del DM 7/8/2012.) [*] delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
  2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione(In caso di presentazione della domanda in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.) [*] prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento.
  3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.( Questo articolo non prevede il c.d. “silenzio-rifiuto ») [*]

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Art. 4. Controlli di prevenzione incendi

  1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza(Pur se è utilizzato il termine “istanza”, per la SCIA (così come per l’attestazione di rinnovo periodico) trattandosi di una semplice comunicazione/segnalazione non contenente istanze, non è necessario comunicare l’avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.) [*] di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale (Si ritiene che la verifica di completezza formale possa limitarsi al controllo della presenza dei documenti richiesti (SCIA, asseverazione e certificazioni elencate nell’asseverazione). I controlli di merito di tale documentazione possono essere svolti nell’ambito delle visite tecniche.) [*] dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. ( La ricevuta, verificata la completezza formale, dovrebbe essere rilasciata contestualmente alla presentazione della SCIA. In caso di invio tramite PEC, l’interessato è in possesso di ricevuta di avvenuta consegna, che ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale. Qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò dovrebbe essere comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011.) [*]
  2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
  3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. ( Il c.d. “C.P.I.” non è più, come nei precedenti regolamenti, un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato del controllo effettuato. Non ha validità temporale e assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.) [*]
  4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

  1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, ( Anche per le attività di cat. C non si tratta di un rinnovo del C.P.I. (che non ha scadenza).) [*] il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. ( In merito alle modalità di rilascio della ricevuta valgono le stesse considerazioni riportate al punto precedente relativamente alla SCIA.) [*]
  2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

  1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
  2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro (L’art. 6 prescrive che le attività non rientranti nel D.Lgs n. 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro. Nulla è specificato riguardo alle attività rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, cosa che ha generato confusione, tra l’altro, sulla tenuta del c.d. “Registro dei controlli” (che ovviamente deve essere sempre adottato).) [*] a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7. Deroghe

  1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi (La procedura di deroga è attuabile solo per le attività dotate di regole tecniche. L’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 (c.d. “codice di prevenzione incendi”) ha reso possibile l’attivazione del procedimento di deroga anche per quelle attività rientranti nel campo di applicazione, in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.) [*]vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga (In caso di presentazione della domanda in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata deve essere presentata in duplice copia.) [*] al rispetto della normativa antincendio.
  2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato 1. (La procedura di deroga è attuabile, a differenza dei precedenti regolamenti, anche per attività non soggette a controllo VVF.) [*]
  3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8. Nulla osta di fattibilità

  1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9. Verifiche in corso d’opera

  1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.

Art. 10. Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

  1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
  2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
  3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

  1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”.
  2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.
  3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento.
  4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il 7 ottobre 2017 (Come modificato dall’art. 38 del D.L. 21/6/2013, n. 69 e dalla legge 27/2/2017 n. 19 (“Milleproroghe 2016”), i responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del DPR 151/2011, esistenti al 22/9/2011, devono presentare la SCIA entro il 7/10/2017. Limitatamente ai rifugi alpini il termine è prorogato al 31/12/2017.). [*]
  5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.
  6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988; ( Entro il 7/10/2017.) b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999; ( Entro il 7/10/2019.) c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. ( Entro il 7/10/2021.)
  7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
  8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Art. 12. Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
  2. a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la “determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco”;
  3. b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, regolamento recante: “disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  4. c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, “regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”;
  5. d) decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
  6. e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2: dalle parole “a conclusione di un procedimento” fino alle parole “attività medesime”;

3) comma 4: dalle parole “Ai fini” fino alle parole “prevenzione incendi” e dalle parole “oltre ad eseguire” fino alle parole “accertamenti e valutazioni”;

  1. f) articolo 6, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13. Clausola di neutralità finanziaria 1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[*]cfr. Il regolamento antincendio – Ing. Mauro Malizia