Sicurezza Antincendio: D.M. del 7 agosto 2012 (G.U. n.201 del 2012)

ARGOMENTO: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare.

Sicurezza antincendio

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.(G.U. n. 201 del 29 agosto 2012)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. concernente l’attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il DPR 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il DPR 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norna dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il DM dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 81 del 7 aprile 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

Visto il DM dell’interno 9 maggio 2007, pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 del 22 maggio 2007 recante “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;

Visto il DM delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 29 del 4 febbraio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

Visto il DM dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante “l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

Considerato che l’articolo 2, comma 7, del DPR 1 “agosto 2011, n.151, per garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, prevede la disciplina, con DM dell’interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del medesimo DPR 1° agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;

Atteso che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DPR 1° agosto 2011, n. 151, fino all’adozione del DM di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal DM dell’interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte all’allegato I del citato DPR n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all’allegato II del medesimo decreto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta

Articolo 1  (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:
  2. a) attività soggette: attività riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  3. b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
  4. c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  5. d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell’incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007;
  6. e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all’articolo 6 del decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007;
  7. f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Articolo 2  (Finalità e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.
  2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell’Allegato III al presente decreto.

Articolo 3  (Istanza di valutazione dei progetti)

  1. Per le attività soggette di categoria B e C, l’istanza ( Le richieste devono essere presentate in bollo. Sono esenti le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni. Il bollo è previsto solo per istanze volte a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, rilascio certificati). Non è richiesto su “Attestazioni di rinnovo” e “SCIA”, considerate semplici comunicazioni che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti. Non è richiesto sul Verbale di visita tecnica (né sulla richiesta), e sul CPI (rilasciato obbligatoriamente e non su istanza). (*)) di valutazione dei progetti, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;
  4. c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
  5. d) informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
  6. All’istanza sono allegati:
  7. a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto;
  8. b) attestato del versamento( In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C. La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze. Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A. (*)) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(Tutti i richiedenti sia privati che pubblici comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a effettuare il versamento previsto. Infatti l’art. 35 comma 1 lett. r) del D.Lgs 8/3/2006, n. 139 ha abrogato l’art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 relativa ai servizi a pagamento resi dal CNVVF, che prevedeva, tra l’altro l’esenzione dal pagamento per le Amministrazioni dello Stato.(*))
  9. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C, al presente decreto.
  10. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

Articolo 4  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

  1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione; c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa.
  4. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del SGSA.
  5. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
  6. a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto.

  1. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  2. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
  3. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  4. b) specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
  5. c) dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa.
  6. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
  7. a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
  8. b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
  9. c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito;
  10. d) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  1. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
  2. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
  3. a) asseverazione,( Con Lett. circ. prot. n. 14724 del 26/11/2012 sono state fornite disposizioni per l’asseverazione per attività di cat. Per le attività di cat. A la SCIA è corredata da asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi. Il provvedimento elenca, per le attività di cat. A, le disposizioni cui fare riferimento per l’asseverazione, individuate tra decreti e circolari in vigore. (*)) a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:

1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;

2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.

  1. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  2. Le modifiche non ricomprese all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’articolo 5.

Per l’individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all’Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell’attività.

Articolo 5  (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)

  1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
  4. c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente.
  5. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini (La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere una temporanea interruzione dell’attività o un esercizio dell’attività in violazione all’art. 5 del DPR 151/2011. Da un punto di vista penale, il Comando può accertare tramite visita tecnica (art. 19 del d.lgs. 139/2006) e senza oneri per l’utente, se sussistono violazioni. Da un punto di vista amministrativo, la validità dell’attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (5 o 10 anni) della originaria presentazione della SCIA.(*)) previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:
  6. a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
  7. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  1. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione; c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente.
  4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
  5. a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;
  6. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 6  (Istanza di deroga)

  1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di deroga;
  4. c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
  5. d) specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare ( L’impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da un vincolo esistente (non necessita di chiarimenti) o dalle caratteristiche dell’attività (oggetto di chiarimenti con Lett. circ. DCPREV prot. n. 8269 del 20/5/2010). Tra le caratteristiche non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.), anche quelle di tipo economico. Il difetto di motivazione non può da solo comportare il rigetto.(*) ) alle disposizioni di cui alla lettera c);
  6. e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
  7. All’istanza sono allegati:
  8. a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
  9. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  1. In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

Articolo 7  (Istanza di nulla osta di fattibilità)

  1. L’istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilità;
  4. c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza di nulla osta di fattibilità.
  5. All’istanza sono allegati:
  6. a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza;
  7. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 8  (Istanza di verifiche in corso d’opera)

  1. L’istanza per l’effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell’opera, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
  2. a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  3. b) riferimenti dell’approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;
  4. c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d’opera.
  5. All’istanza sono allegati:
  6. a) documentazione tecnica illustrativa dell’attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d’opera;
  7. b) attestato del versamento (Vedi nota all’art. 3.) effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 9  (Voltura)

  1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
  3. a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell’attività soggetta;
  4. b) specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
  5. c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività indicati all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l’impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
  6. d) l’indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Articolo 10  (Modalità di presentazione delle istanze)

  1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell’ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell’ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l’allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l’istanza di cui all’articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l’allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Articolo 11  (Disposizioni finali e abrogazioni)

  1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto.( Ad oggi la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, da adottarsi obbligatoriamente, è quella trasmessa con decreto DCPST n. 200 del 31/10/2012, trasmesso con nota DCPREV n. 13552 del 31/10/2012 e con decreto DCPST n. 252 del 10/4/2014, trasmesso con nota DCPREV n. 4849 del 11/4/2014, che aggiorna alcuni modelli. (*)) Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
  2. Il decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 1998, recante “disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco” è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
  3. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 8,( Per la determinazione dei corrispettivi, in attesa dell’emanazione del decreto di cui trattasi, deve essere utilizzata la “Tabella transitoria delle tariffe”. Le tariffe sono state aggiornate con D.M. 2 marzo 2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, che ha sostituito il DM 3 febbraio 2006(*) ) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell’articolo 7 e la tabella di cui all’Allegato 6 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l’importo dei corrispettivi dovuti. 4. Il presente decreto entra in vigore(Data di entrata in vigore: 27 novembre 2012(*)) il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(*) NOTE a cura – cfr. Il regolamento di Prevenzione Incendi, Ing. Mauro Malizia

ALLEGATO I – Scarica testo formato DOC

ALLEGATO II – Scarica testo formato DOC

ALLEGATO III – Scarica in formato grafico PDF (Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.)

ALLEGATO IV – Scarica testo formato DOC