SECONDO CONDONO EDILIZIO: INCLUSIONE DEI SEMINTERRATI NEL CALCOLO VOLUMETRICO

L’art. 39, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce che le opere abusive realizzate entro i termini previsti possono essere oggetto di sanatoria edilizia a condizione che, per ciascuna istanza, la volumetria complessiva dell’intervento non superi 750 m³. La disposizione si applica a qualsiasi tipologia di manufatto – residenziale, commerciale o produttivo – senza distinzione di destinazione d’uso.

Principio di calcolo della volumetria

La giurisprudenza amministrativa e di legittimità interpreta il limite volumetrico come riferito all’edificio nella sua interezza, indipendentemente dalla suddivisione in unità immobiliari o dalla destinazione funzionale dei singoli ambienti. Ne consegue che:

  • Tutti i livelli dell’edificio, inclusi quelli posti al di sotto del piano stradale (seminterrati o piani interrati), concorrono alla determinazione della volumetria.
  • Non rileva l’uso dichiarato di tali spazi (es. deposito, cantina, locale tecnico) se non supportato da prova documentale idonea a dimostrare una diversa natura urbanistica.

Caso esaminato dal TAR Lazio (sent. n. 15734/2025)

Un privato impugnava il diniego di condono per un fabbricato di nuova costruzione, sostenendo che la volumetria del piano seminterrato non dovesse essere computata poiché non destinata a residenza o attività produttive. L’Amministrazione aveva calcolato:

  • Piani sotto quota stradale: 652,92 m³
  • Piano fuori terra: 661,78 m³ Totale: 1.314,70 m³ → oltre il limite di 750 m³ previsto dalla legge.

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando:

  • Assenza di prova circa la diversa destinazione d’uso del seminterrato.
  • Necessità di considerare la volumetria complessiva dell’edificio, in linea con l’orientamento consolidato (Cassazione e TAR Campania n. 6008/2023).

L’inclusione di tutti i volumi, a prescindere dalla destinazione, risponde alla finalità di fissare un limite inderogabile alla sanabilità, correlato alla dimensione oggettiva dell’abuso e alla tutela dell’interesse pubblico urbanistico. Consentire esclusioni arbitrarie renderebbe il limite facilmente eludibile.

TABELLA DI SINTESI

Norma di riferimentoPrincipio espressoGiurisprudenza rilevanteApplicazione pratica
L. 724/1994, art. 39, c. 1Limite massimo di 750 m³ per la sanatoria di opere abusive realizzate entro i termini di leggeCass. Pen., Sez. III, n. 38408/2017Il limite si riferisce alla volumetria complessiva dell’edificio, non frazionabile per unità immobiliari
Definizione di volumetria urbanistica (norme tecniche di attuazione locali)Comprende tutti i volumi chiusi e coperti, indipendentemente dalla destinazione d’usoTAR Campania, n. 6008/2023Inclusione di piani interrati e seminterrati nel calcolo, salvo prova documentale di diversa natura urbanistica
Orientamento consolidatoIl calcolo è unitario e considera l’edificio nella sua interezzaTAR Lazio, n. 15734/2025Diniego di condono per superamento soglia: 1.314,70 m³ > 750 m³
Ratio legisEvitare la regolarizzazione di abusi edilizi di rilevante impatto urbanisticoInterpretazione costante di TAR e CassazioneNessuna esclusione arbitraria di volumi per destinazione d’uso dichiarata

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