RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI 2026: AUMENTO ALIQUOTE

Nel contesto fiscale italiano del 2026, si assiste a un cambiamento di rilievo: la rivalutazione di partecipazioni e terreni, per anni considerata una misura transitoria soggetta a proroghe annuali, è ora parte integrante dell’ordinamento tributario. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), questa facoltà è stata stabilizzata come regime permanente, offrendo ai contribuenti un riferimento certo per la pianificazione fiscale. Tuttavia, la successiva Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un incremento delle aliquote, rendendo imprescindibile una valutazione attenta della convenienza economica.
1. Evoluzione normativa: da misura temporanea a regime ordinario
Per oltre vent’anni, la possibilità di aggiornare il valore fiscale di partecipazioni societarie e terreni (disciplinata dagli articoli 5 e 7 della L. 448/2001) è stata concessa in via eccezionale. Tale carattere provvisorio ha spesso sollevato dubbi interpretativi, in particolare sul rischio di elusione. Oggi, la rivalutazione è divenuta una facoltà strutturale, esercitabile annualmente per i beni detenuti al 1° gennaio. In questo nuovo assetto, essa si configura come legittimo strumento di ottimizzazione fiscale, in linea con l’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, e rappresenta un’alternativa ordinaria alla tassazione delle plusvalenze.
2. Aliquote 2026: impatto economico dell’operazione
La principale novità riguarda l’adeguamento delle aliquote dell’imposta sostitutiva:
| Tipologia di bene | Aliquota 2026 |
|---|---|
| Partecipazioni (tutte le categorie) | 21% |
| Terreni (agricoli ed edificabili) | 18% |
L’aumento al 21% per le partecipazioni riduce il vantaggio rispetto all’aliquota ordinaria del 26% sulle plusvalenze, rendendo necessaria una valutazione puntuale del beneficio fiscale.
3. Soggetti ammessi: ambito applicativo
Restano confermati i soggetti che possono accedere alla rivalutazione, purché non operino in ambito imprenditoriale:
- Persone fisiche;
- Società semplici e associazioni assimilate;
- Enti non commerciali (per beni estranei all’attività d’impresa);
- Soggetti esteri privi di stabile organizzazione in Italia.
4. Procedura operativa: perizia e versamenti
La rivalutazione richiede una perizia giurata che attesti il valore del bene al 1° gennaio 2026. Per le partecipazioni non quotate, il riferimento è la quota di patrimonio netto.
Adempimenti principali:
- Asseverazione della perizia: da effettuarsi presso Tribunale, Giudice di Pace o Notaio. È consigliabile completarla entro il termine di versamento.
- Pagamento F24: entro il 30 novembre 2026.
- Rateizzazione: ammessa in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% su seconda e terza rata.
Codici tributo:
- 8055 → Partecipazioni
- 8056 → Terreni
5. Aspetti interpretativi: minusvalenze e recesso
Il valore rivalutato sostituisce il costo storico, neutralizzando la plusvalenza. Tuttavia, non genera minusvalenze deducibili: eventuali perdite da cessione sotto il valore periziato non sono fiscalmente rilevanti. Inoltre, il valore rivalutato non è utilizzabile per i redditi da capitale, come nel caso di recesso tipico, ma è valido nel recesso atipico.
6. Valutazioni di convenienza
Con l’aliquota al 21%, la rivalutazione delle partecipazioni impone un’analisi rigorosa. L’imposta si applica sull’intero valore rivalutato, non solo sul guadagno potenziale. Di conseguenza, la convenienza dipende da molteplici fattori: valore di mercato, prospettive di cessione, e orizzonte temporale dell’investimento.
