RISPOSTA N.281/2025: L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE LE REGOLE SUL TRASFERIMENTO DEI CREDITI EDILIZI

Risposta n. 281/2025: l’Agenzia delle Entrate definisce regole e vincoli sul trasferimento dei crediti edilizi

La disciplina dei bonus edilizi, con particolare riferimento ai crediti d’imposta derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura, è stata ulteriormente chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 281/2025. L’Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di trasferire tali crediti in occasione di un’operazione di conferimento d’azienda da parte di un’impresa individuale a favore di una società di capitali (tipicamente una S.r.l.).

1. Natura straordinaria e non ripetibile dell’operazione

  • Il trasferimento dei crediti è ammesso esclusivamente nell’ambito del conferimento d’azienda, qualificato come operazione straordinaria.
  • Tale trasferimento non può essere reiterato: la nuova società conferitaria non può procedere a ulteriori cessioni dei medesimi crediti, se non nei limiti previsti dalla normativa generale.
  • La non ripetibilità deriva dal fatto che il conferimento non si configura come successione universale nei diritti e obblighi del conferente, bensì come un passaggio di singoli elementi patrimoniali.

2. Distinzione rispetto ad altre operazioni societarie

  • Il conferimento non è assimilabile a trasformazione, fusione o scissione, operazioni che invece producono effetti di successione universale.
  • Dal punto di vista fiscale, il conferimento è più vicino alla cessione d’azienda, la quale non comporta il subentro automatico del cessionario in tutti i rapporti giuridici del cedente.
  • Pertanto, la società conferitaria acquisisce i crediti edilizi, ma non può trattarli come se fossero liberamente cedibili in ulteriori passaggi.

3. Limiti alla cedibilità dei crediti

  • L’articolo 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stabilisce che i crediti da bonus edilizi sono cedibili a terzi, ma con vincoli stringenti.
  • Dopo il conferimento, i crediti possono essere ceduti una sola volta a soggetti diversi, senza possibilità di successive cessioni.
  • È ammessa un’eccezione: fino a tre ulteriori cessioni sono consentite esclusivamente se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’Albo.

4. Implicazioni operative

  • Le imprese individuali che intendono trasformarsi in società di capitali possono trasferire i crediti edilizi maturati, garantendo continuità economica e fiscale.
  • Tuttavia, la società conferitaria deve considerare che tali crediti non potranno essere oggetto di ulteriori passaggi “liberi”, riducendo la flessibilità nella gestione finanziaria.
  • L’operazione, quindi, va pianificata attentamente, valutando l’impatto sul numero massimo di cessioni disponibili e sulla strategia di utilizzo dei crediti.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la legittimità del trasferimento dei crediti edilizi da sconto in fattura nel conferimento d’azienda, ma ha ribadito che si tratta di un’operazione straordinaria, non ripetibile e soggetta ai limiti di cedibilità previsti dalla normativa vigente.