RINNOVABILI NEGLI EDIFICI: LE NUOVE REGOLE PER I PROGETTISTI DAL 4 FEBBRAIO 2026

L’Italia compie un nuovo passo decisivo verso la decarbonizzazione del settore edilizio. Dal 4 febbraio 2026 entreranno infatti in vigore le disposizioni del D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, il decreto che recepisce la Direttiva europea RED III e aggiorna in modo significativo gli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici. Il provvedimento modifica il quadro delineato dal D.Lgs. 199/2021, introducendo percentuali più elevate, criteri più stringenti e un ruolo ancora più centrale della progettazione energetica. Le nuove regole riguardano un’ampia gamma di interventi edilizi, dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, fino alla sostituzione degli impianti termici.
A chi si applicano le nuove disposizioni
Gli obblighi FER riguardano:
- nuove costruzioni
- demolizioni e ricostruzioni
- ampliamenti rilevanti
- ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello
- sostituzione o ristrutturazione degli impianti termici
Sono esclusi solo alcuni casi specifici, come edifici serviti da teleriscaldamento efficiente, edifici temporanei e immobili destinati a difesa e sicurezza.
Le nuove percentuali di copertura da FER
Il decreto introduce quote minime differenziate per tipologia di intervento e per natura dell’edificio (pubblico o privato). Le percentuali si applicano al fabbisogno energetico complessivo per:
- climatizzazione invernale
- climatizzazione estiva
- produzione di acqua calda sanitaria
- eventuale raffrescamento
Quote minime dal 2026
| Intervento | Edifici privati | Edifici pubblici |
|---|---|---|
| Nuove costruzioni, demolizioni, ampliamenti rilevanti | 60% | 65% |
| Ristrutturazioni importanti di 1° livello | 40% | 45% |
| Ristrutturazioni importanti di 2° livello | 15% | 20% |
| Interventi sugli impianti termici | 15% | 20% |
L’innalzamento delle percentuali risponde alla necessità di accelerare la transizione energetica nel comparto edilizio, responsabile di una quota significativa dei consumi nazionali.
Implicazioni progettuali: cosa cambia per i professionisti
Il decreto rafforza il ruolo del progettista, che deve verificare il rispetto delle quote già nelle fasi preliminari del progetto. Questo comporta:
- valutazione delle soluzioni tecnologiche disponibili
- integrazione tra involucro edilizio e impianti
- ottimizzazione dell’orientamento e della superficie utile
- scelta di sistemi FER coerenti con l’architettura e le prestazioni richieste
Relazione tecnica ex Legge 10: un documento ancora più strategico
La relazione deve:
- dimostrare il rispetto delle percentuali FER
- presentare una valutazione comparativa delle tecnologie
- motivare eventuali deroghe per impossibilità tecnica o non sostenibilità economica
In assenza di conformità, il Comune può negare il titolo edilizio, confermando la centralità della verifica energetica nell’iter autorizzativo.
Tecnologie rinnovabili valutabili in progetto
Il decreto non impone una tecnologia specifica, ma richiede che gli impianti siano installati sull’edificio o nelle sue pertinenze. Tra le soluzioni più utilizzate:
| Tecnologia | Applicazione |
|---|---|
| Fotovoltaico | Produzione elettrica |
| Solare termico | ACS e integrazione riscaldamento |
| Pompe di calore | Climatizzazione e ACS |
| Sistemi ibridi | Ottimizzazione prestazioni |
| Biomasse | Solo in contesti compatibili |
La scelta deve tenere conto di orientamento, integrazione architettonica e rendimento energetico.
Controlli e aggiornamenti futuri
Le verifiche sul rispetto degli obblighi sono affidate a Comuni e Regioni. Il decreto prevede inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2026, le percentuali di copertura da FER siano aggiornate almeno ogni cinque anni, in base all’evoluzione tecnologica e agli obiettivi climatici europei.
Il D.Lgs. 5/2026 rappresenta un passaggio chiave per:
- aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore edilizio
- ridurre le emissioni climalteranti
- migliorare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare
- allineare l’Italia agli standard europei della RED III
La transizione energetica passa sempre più attraverso la qualità della progettazione e la capacità di integrare le rinnovabili in modo intelligente, sostenibile e coerente con l’architettura.
