REQUISITI MINIMI: GLI ADEGUAMENTI REGIONALI E GLI IMPATTI OPERATIVI PER I PROFESSIONISTI

L’entrata in vigore del D.M. 28 ottobre 2025 segna una delle più importanti revisioni del quadro normativo energetico degli ultimi anni. Dal 3 giugno 2026 i professionisti si confrontano con nuovi criteri di calcolo della prestazione energetica, una gestione più rigorosa dei ponti termici, prescrizioni aggiornate sugli impianti tecnici, obblighi relativi ai sistemi di automazione e controllo (BACS) e requisiti per la predisposizione delle infrastrutture di ricarica elettrica.
Tuttavia, il vero nodo operativo non riguarda soltanto il contenuto del decreto nazionale, ma il rapporto tra la nuova disciplina statale e le normative energetiche regionali.
Per chi redige relazioni tecniche ex Legge 10, APE o verifiche di conformità energetica, la domanda fondamentale è una: quale normativa prevale oggi nel territorio in cui opera?
Un sistema normativo a geometria variabile
Il settore energetico edilizio italiano continua a essere caratterizzato dalla coesistenza di disposizioni nazionali e regolamentazioni regionali.
Negli anni alcune amministrazioni hanno sviluppato sistemi autonomi di certificazione e verifica energetica, introducendo procedure, requisiti e strumenti applicativi differenti rispetto al quadro nazionale. Altre, invece, hanno progressivamente allineato le proprie disposizioni alla normativa statale.
L’aggiornamento introdotto dal D.M. 28 ottobre 2025 ha quindi reso necessario un intervento di coordinamento da parte delle regioni che dispongono di una disciplina energetica propria.
Le regioni che hanno già aggiornato la normativa
Valle d’Aosta: ritorno integrale al quadro nazionale
La Regione Valle d’Aosta ha adottato una scelta radicale: eliminare la precedente disciplina regionale e applicare direttamente il nuovo decreto ministeriale.
Con la deliberazione n. 600 del 29 maggio 2026 è stato infatti superato il precedente sistema regolatorio regionale. Dal 3 giugno 2026 i professionisti devono fare riferimento esclusivamente alle metodologie e ai requisiti previsti dal D.M. 28 ottobre 2025.
Dal punto di vista operativo questo comporta:
- eliminazione delle verifiche di coerenza con requisiti regionali specifici;
- applicazione diretta delle procedure nazionali;
- necessità di valutare attentamente il regime transitorio per i titoli edilizi già presentati.
Lombardia: aggiornamento del sistema regionale
La Lombardia ha scelto un percorso differente, mantenendo il proprio impianto normativo e aggiornandolo per recepire le novità nazionali.
Con il decreto dirigenziale n. 6437 del 15 maggio 2026 il Testo Unico regionale sull’efficienza energetica è stato adeguato alle nuove disposizioni, integrando contemporaneamente:
- il D.M. 28 ottobre 2025;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. 5/2026 sulle fonti rinnovabili;
- le future prescrizioni regionali FER previste dal 2027.
Per progettisti e certificatori il riferimento operativo rimane quindi il sistema regionale lombardo, con particolare attenzione agli aggiornamenti del software CENED e dei modelli documentali collegati.
Emilia-Romagna: continuità normativa e standard elevati
Anche l’Emilia-Romagna ha aggiornato il proprio Atto di Coordinamento Tecnico, mantenendo però alcune caratteristiche che da anni distinguono il sistema regionale.
L’adeguamento recepisce il nuovo decreto ministeriale e coordina le disposizioni relative alle fonti rinnovabili, senza rinunciare a livelli prestazionali più elevati rispetto al minimo nazionale.
Per gli interventi di nuova costruzione e per molte riqualificazioni energetiche continuano quindi a essere richieste verifiche più stringenti rispetto a quelle previste dal solo quadro statale.
Le regioni che non sono ancora intervenute
Nella maggior parte del territorio nazionale non risultano, allo stato attuale, provvedimenti regionali di adeguamento specifici.
In queste regioni il D.M. 28 ottobre 2025 trova applicazione diretta e costituisce l’unico riferimento normativo per:
- verifiche di progetto;
- relazioni tecniche energetiche;
- attestati di prestazione energetica;
- controlli di conformità.
Questo scenario potrebbe però evolvere rapidamente nei prossimi mesi, con l’adozione di ulteriori atti regionali di coordinamento.
Il caso particolare delle Province Autonome
Bolzano e Trento rappresentano un contesto separato rispetto al resto del Paese.
Le competenze autonome in materia energetica consentono infatti alle due province di mantenere sistemi regolatori indipendenti, non riconducibili a un semplice recepimento del decreto ministeriale. In particolare, il modello CasaClima continua a seguire percorsi normativi e tecnici propri.
Checklist operativa per progettisti e certificatori
Per evitare errori progettuali o documentali nelle pratiche avviate dopo il 3 giugno 2026 è opportuno verificare immediatamente:
Software di calcolo
Accertarsi che il software utilizzato implementi le nuove metodologie di calcolo e gli aggiornamenti normativi applicabili alla specifica regione.
Regime transitorio
Valutare attentamente la data di richiesta del titolo edilizio e le eventuali disposizioni transitorie previste dagli enti territoriali.
Obblighi FER
Controllare la presenza di requisiti regionali più restrittivi rispetto alle prescrizioni nazionali.
Modulistica tecnica
Verificare eventuali aggiornamenti dei modelli di relazione tecnica, APE e documentazione energetica.
Procedure regionali
Monitorare l’emanazione di nuovi atti regionali che potrebbero modificare il quadro applicativo nei prossimi mesi.
L’entrata in vigore del D.M. 28 ottobre 2025 non ha prodotto un’applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale. Mentre alcune regioni hanno scelto di recepire o coordinare immediatamente le nuove disposizioni, altre applicano direttamente il decreto ministeriale in assenza di regolamentazioni specifiche.
Per i professionisti dell’efficienza energetica non è quindi sufficiente conoscere il nuovo quadro nazionale: è indispensabile verificare costantemente l’evoluzione normativa del territorio in cui si opera, perché la conformità energetica continua a essere il risultato dell’interazione tra disciplina statale e disciplina regionale.i richiesti dal 3 giugno 2026.
