REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE NUOVE INDICAZIONI DEL MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un documento di indirizzo rivolto ai professionisti del settore edilizio ed energetico, con l’obiettivo di chiarire l’applicazione del decreto 28 ottobre 2025, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Il testo, elaborato con il supporto tecnico di ENEA e CTI, non introduce nuovi obblighi, ma fornisce una lettura sistematica delle norme vigenti per agevolare la fase di prima applicazione.

Come si legge nel documento, esso «non si sostituisce alle disposizioni vigenti» ma intende «offrire una lettura sistematica dei profili applicativi» .

1. APE: obblighi, aggiornamenti e casi particolari

Il documento chiarisce diversi aspetti relativi all’Attestato di Prestazione Energetica (APE):

  • L’APE deve essere aggiornato solo quando necessario per gli usi previsti dall’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (compravendite, locazioni, edifici pubblici).
  • Non è possibile emettere un APE senza libretto di impianto e rapporto di controllo di efficienza energetica: farlo significherebbe dichiarare che l’impianto è esercito in violazione di legge. Il testo afferma infatti che emettere un APE privo di tali allegati «significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito […] in violazione» .
  • In assenza totale di impianti termici, l’APE ha validità massima di 10 anni.

2. Requisiti minimi: cosa cambia con il decreto 2025

Il documento fornisce chiarimenti fondamentali per l’applicazione del nuovo quadro normativo.

2.1 Impianti da considerare nel calcolo energetico

Devono essere inclusi tutti gli impianti tecnici fissi che contribuiscono ai servizi energetici dell’edificio, anche se non soggetti a libretto o ispezioni.

2.2 Interventi sull’involucro

  • Il rifacimento di una copertura sopra un ambiente non climatizzato non richiede verifiche di requisiti minimi.
  • La sola impermeabilizzazione senza demolizioni è considerata intervento di finitura, quindi esclusa dai requisiti minimi.

2.3 Sostituzione caldaie e interventi minori

La relazione tecnica può essere compilata solo nelle parti pertinenti, mantenendo comunque compilato il punto 4 limitatamente all’intervento.

2.4 Trattamento dell’acqua sanitaria

Non è obbligatorio: è ammesso solo se garantisce qualità microbiologica e chimica, nel rispetto del d.lgs. 18/2023.

2.5 Ampliamenti e recuperi

Il documento distingue chiaramente:

  • Ampliamento: nuova porzione edilizia con nuovi elementi costruttivi.
  • Recupero di volumi esistenti: trasformazione di spazi già presenti (sottotetti, garage).
  • Cambio semplice di destinazione d’uso: senza interventi su involucro o impianti → nessun requisito minimo.

Se il nuovo volume climatizzato supera il 15% del volume esistente o 500 m³, l’intervento è assimilato a nuova costruzione.

3. Linee guida APE: chiarimenti operativi

Il documento approfondisce numerosi aspetti della certificazione energetica:

3.1 Unità immobiliare e zone termiche

L’APE deve riferirsi all’unità immobiliare, anche se composta da zone con destinazioni d’uso diverse. La classificazione avviene sulla destinazione prevalente.

3.2 Simulazione degli impianti

In assenza di impianti reali, è obbligatorio simularli secondo le specifiche dell’edificio di riferimento.

3.3 Energia rinnovabile

Gli impianti rinnovabili presenti nell’edificio reale non modificano il calcolo dell’edificio di riferimento ai fini della classe energetica.

3.4 Destinazioni d’uso

Sono considerati residenziali solo E.1(1) ed E.1(2). Collegi, conventi, caserme e alberghi sono classificati come non residenziali.

3.5 Raccomandazioni

Le raccomandazioni sono obbligatorie, anche per edifici senza impianto o per edifici nZEB.

4. Relazione tecnica di progetto: cosa va compilato

Il documento chiarisce che:

  • Per pompe di calore ≤ 15 kW non è richiesta la relazione tecnica.
  • In caso di interventi sull’involucro, la relazione va compilata solo per le parti interessate, indicando “non soggetto a modifiche” per le restanti.

5. Un quadro più chiaro per professionisti e operatori

Le nuove indicazioni del MASE rappresentano un supporto operativo essenziale per:

  • progettisti e certificatori energetici
  • tecnici comunali
  • imprese edili
  • amministratori di condominio
  • proprietari e gestori di immobili

Il documento permette di applicare in modo coerente e uniforme le norme aggiornate, riducendo incertezze interpretative e favorendo una maggiore qualità degli interventi di efficienza energetica.

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