PRESTAZIONI ENERGETICHE NEGLI EDIFICI: IL NUOVO DECRETO DEI REQUISITI MINIMI 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 28 ottobre 2025, noto come Decreto Requisiti Minimi 2025. Questo provvedimento rappresenta un aggiornamento significativo del precedente Decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 e ridefinisce in modo sistematico la normativa tecnica che disciplina la prestazione energetica degli edifici in Italia. Il testo aggiornato entrerà in vigore a decorrere dal 3 giugno 2026, garantendo un ampio periodo transitorio per l’adeguamento da parte dei professionisti e degli operatori del settore.
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 segna una svolta significativa nel panorama della progettazione e riqualificazione edilizia in Italia. Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di un vero e proprio cambio di prospettiva: l’edificio non è più visto come una somma di elementi isolati, bensì come un sistema integrato che deve garantire efficienza energetica, comfort abitativo, sicurezza e predisposizione alle sfide future, dalla mobilità elettrica alla digitalizzazione.
La norma mantiene quattro livelli di intervento per la verifica dei requisiti prestazionali, ognuno con regole operative distinte:
- Categoria A – Nuova edificazione e assimilati
- include nuove costruzioni, demolizioni/ricostruzioni e ampliamenti significativi.
- La verifica riguarda l’intero edificio di riferimento con obblighi su fonti rinnovabili e predisposizione per mobilità elettrica (EV).
- Categoria B – Ristrutturazioni importanti di primo livello
- coinvolgono oltre il 50 % della superficie disperdente e comportano la ristrutturazione dell’impianto termico.
- La prestazione energetica deve essere controllata sull’intero edificio.
- Categoria C – Ristrutturazioni importanti di secondo livello
- per interventi su oltre il 25 % ma non oltre il 50 % della superficie disperdente.
- La verifica si concentra sulle parti interessate e sul coefficiente globale di scambio termico medio ($H’_T$), misurando l’efficienza complessiva dell’involucro.
- Categoria D – Riqualificazione energetica semplice
- riguarda interventi sotto il 25 % di superficie o la sola sostituzione di impianti.
- I controlli sono circoscritti ai componenti oggetto di intervento (es. trasmittanze, nuove prestazioni impiantistiche).
Involucro e ponti termici
Il nuovo decreto richiede una valutazione analitica dei ponti termici in conformità con le norme tecniche più recenti come UNI EN ISO 10211, abbandonando le stime forfettarie del passato. Questo requisito rafforza la precisione nei calcoli e può influire sulla classe energetica risultante.
Comfort estivo e parametri termo-fisici
Per contrastare l’aumento delle temperature estive, la normativa impone verifiche specifiche sull’inerzia termica e sulla riflettanza delle superfici. In particolare:
- il valore di massa superficiale > 230 kg/m² o
- una trasmittanza termica periodica (Y_IE) < 0,10 W/m²K.
Inoltre, per le coperture piane o a falda sono indicati limiti minimi di riflettanza solare per incentivare soluzioni “Cool Roof”.
Automazione e sistemi di controllo (BACS)
Introducendo requisiti per i Building Automation and Control Systems (BACS), il decreto obbliga in molti casi l’adozione di sistemi di classe B (secondo UNI EN 15232 / ISO 52120), soprattutto negli edifici non residenziali di potenza significativa.
L’obbligo può essere derogato solo se la giustificazione economica dimostra un Payback Period oltre 6 anni.
Mobilità elettrica – predisposizioni obbligatorie
Il decreto impone requisiti chiari sulla predisposizione di canalizzazioni e punti di ricarica per veicoli elettrici:
- negli edifici residenziali con più di 10 posti auto deve essere prevista la predisposizione completa;
- negli edifici non residenziali nuovi è richiesta l’installazione di punti di ricarica proporzionati ai posti e la predisposizione di canalizzazioni per ulteriori stalli.
Relazione tecnica (Legge 10) come documento centrale
La relazione tecnica assume un ruolo decisivo per dimostrare la conformità normativa e deve contenere:
- calcolo analitico dei ponti termici;
- valutazioni di rischio condensa/muffa;
- analisi dei sistemi BACS (o giustificazioni per eventuali deroghe);
- motivazioni sul mancato allaccio a reti di teleriscaldamento ove presenti nelle vicinanze.
Il testo entrerà ufficialmente in vigore il 3 giugno 2026, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I progetti depositati prima di tale data continueranno a seguire la normativa vigente (DM 2015).
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