No alla confisca se le opere costruite su una lottizzazione abusiva sono state eliminate

Lottizzazione abusiva

NO ALLA CONFISCA SE LE OPERE COSTRUITE SU UNA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SONO STATE ELIMINATE


In tema di lottizzazione abusiva, l’eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio, se dimostrata in giudizio ed accertata dal giudice rende superflua la confisca. Questo quanto stabilito  dalla Terza sezione Penale della Cassazione sentenza n. 12640/2020, che accogliendo quanto sostenuto della difesa in merito al ripristino che costituisce manifestazione di volontà  e rientra negli atti di pianificazione territoriale edilizia, urbanistica ed ambientale che, a tal riguardo, precisa che il ripristino è comunque più efficace rispetto ad un’eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare e quindi non supporta la confisca del bene.

In altre parole, la questione che prospettava il ricorrente era quella della legittimità della confisca in presenza dell’integrale ripristino della situazione antecedente all’intervento lottizzatorio abusivo, effettuato attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento. I giudici hanno di conseguenza affermato che la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite, nonché dei pregressi frazionamenti, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia.

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