NASCE IL NUOVO ALBO DEGLI ESPERTI ASSICURATIVI CATASTROFALI: LE PROCEDURE PER L’ACCESSO

Nuovo Ruolo degli Esperti Assicurativi Catastrofali: quadro normativo, requisiti professionali e criticità ordinistiche

Con la Legge 59/2026, di conversione del DL 25/2026, il legislatore introduce presso CONSAP un nuovo presidio tecnico‑professionale dedicato alla valutazione economica dei danni prodotti da eventi calamitosi sugli immobili assicurati. Il provvedimento, entrato in vigore il 28 aprile 2026, si inserisce nel pacchetto di misure urgenti adottate a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna, Sicilia e l’area interessata dalla frana di Niscemi.

Ambito di intervento e finalità della norma

Il nuovo Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali è concepito come strumento di qualificazione specialistica per le attività di accertamento tecnico e stima economica dei danni derivanti da un ampio spettro di eventi naturali: alluvioni, esondazioni, sismi, frane, maremoti, attività vulcaniche, mareggiate, tornado, trombe d’aria, fenomeni climatici estremi, nonché sprofondamenti, voragini e doline di crollo. L’obiettivo dichiarato è garantire un livello uniforme di competenza tecnica nelle perizie post‑evento, in un contesto in cui la frequenza e l’intensità dei fenomeni calamitosi richiedono procedure valutative sempre più specialistiche.

Accesso al Ruolo: titoli, requisiti e percorso formativo

L’iscrizione è riservata a persone fisiche in possesso di requisiti morali e professionali definiti dalla legge. Sono ammessi:

  • diplomati degli indirizzi tecnici CAT, Agraria e agroindustria, Meccanica e meccatronica, Chimica e biotecnologie;
  • laureati e laureati magistrali in discipline tecnico‑scientifiche con competenze nel settore edilizio, strutturale o affini;
  • diplomati ITS Academy nell’area “Sistema Casa e ambiente costruito”;
  • titoli esteri riconosciuti equivalenti.

Per i candidati privi di un titolo universitario almeno triennale è previsto un tirocinio biennale presso un esperto già iscritto al Ruolo, configurato come percorso di affiancamento operativo.

L’accesso è subordinato al superamento di una prova di idoneità, che CONSAP disciplinerà con regolamento, comprendente contenuti tecnici, giuridici ed economici.

Esclusività della funzione e regime sanzionatorio

La norma attribuisce carattere riservato all’attività di esperto assicurativo catastrofale: solo gli iscritti al Ruolo possono svolgere perizie e valutazioni economiche dei danni catastrofali sugli immobili assicurati, sia come professionisti autonomi, sia in forma associata o all’interno di strutture organizzate.

L’esercizio dell’attività senza iscrizione integra l’ipotesi di esercizio abusivo della professione, con applicazione dell’art. 348 c.p. Questa scelta normativa trasforma il Ruolo da semplice elenco qualificato a condizione abilitante per operare nel settore.

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l’obbligo, per le perizie relative a frane, dissesti idrogeologici, instabilità dei versanti, fenomeni vulcanici e sprofondamenti, di acquisire una relazione geologica redatta da un geologo abilitato e iscritto al relativo Albo.

Contributi, disciplina CONSAP e regime transitorio

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo annuale, determinato con decreto del MEF, destinato a coprire i costi di gestione del Ruolo, l’organizzazione delle prove di idoneità e gli eventuali oneri di difesa in giudizio.

A CONSAP sono attribuite funzioni di regolazione e vigilanza:

  • gestione dell’elenco e delle procedure di iscrizione/cancellazione;
  • definizione degli obblighi informativi;
  • pubblicità dell’Albo;
  • applicazione delle sanzioni disciplinari (richiamo, censura, radiazione) per violazioni del Codice delle assicurazioni private.

La norma prevede una fase transitoria fino al 1° aprile 2028: in questo periodo potranno iscriversi anche professionisti con almeno tre anni di esperienza documentata nella valutazione dei danni catastrofali, purché in possesso dei requisiti generali e del titolo di studio richiesto.

Un decreto interministeriale definirà il funzionamento dettagliato del Ruolo, il sistema disciplinare, l’aggiornamento professionale continuo e la data a partire dalla quale l’iscrizione diventerà obbligatoria, comunque non oltre il 1° gennaio 2027.

La posizione della Rete delle Professioni Tecniche: criticità e profili di conflitto

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha espresso una posizione fortemente critica, ritenendo che l’istituzione del nuovo Ruolo introduca una sovrapposizione con le competenze già attribuite per legge alle professioni ordinistiche.

Secondo la RPT:

  • le attività di accertamento tecnico, analisi del danno, valutazione strutturale e stima dei costi di ripristino rientrano già nel perimetro professionale di ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agrari;
  • l’introduzione di un nuovo titolo abilitante crea un sistema parallelo rispetto agli Ordini e Collegi, dotato di proprie regole, prove di idoneità e disciplina;
  • la riserva esclusiva dell’attività agli iscritti al Ruolo, unita alle sanzioni penali, configura una restrizione non proporzionata rispetto a competenze già certificate da esame di Stato, formazione continua obbligatoria, assicurazione professionale e vigilanza deontologica.

La RPT richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale, secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio delle professioni devono rispettare criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e la giurisprudenza della Cassazione che considera le attività tecniche incidenti sulla sicurezza degli immobili come riservate alle professioni regolamentate.

Testo della Legge di conversione

Testo coordinato