MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SI RIPETE SE L’ISTANTE NON SI PRESENTA

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Il Tribunale di Taranto del 17 marzo 2022, ha stabilito che la mediazione obbligatoria è da rifare se l’opponente a decreto ingiuntivo attiva la mediazione, ma poi non si presenta al primo incontro davanti al mediatore. La vicenda è nata per un contratto di locazione, con relativo decreto ingiuntivo per la richiesta dei canoni, per il quale la legge prevede l’esperimento preventivo della mediazione obbligatoria di cui al Dlgs. n. 28/2019, come condizione di procedibilità. Onere che grava sull’opponente, che però, nel caso di specie, nonostante la lunga attesa da parte dell’opposto, non si presenta al primo incontro con il mediatore. Il Tribunale, ha ritenuto che il procedimento di mediazione non può dirsi concluso perché non può considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità. Ricorda che le SU della Cassazione n. 19596/2020 hanno stabilito inoltre che “In caso di mancata attivazione di tale procedura, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo.”

Il Tribunale dispone quindi la rinnovazione della mediazione, concedendo il termine di 15 giorni dalla comunicazione di detta ordinanza per attivare la procedura obbligatoria.

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