L’IVA AGEVOLATA NELLE RISTRUTTURAZIONI

Iva Agevolata nelle ristrutturazioni

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata al 10%.

Questa agevolazione riguarda esclusivamente prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Quindi, per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. Rimangono escluse dall’applicazione dell’IVA agevolata i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa (categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11).

Il presupposto principale affinché possa trovare applicazione l’IVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi è l’esistenza di un contratto di appalto.

L’agevolazione dell’IVA ridotta al 10% riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi e non anche le operazioni consistenti in cessioni di beni (es. vendita finestre). Tuttavia, capita sovente nella pratica che il contratto di appalto sia riferito sia:
• Alle prestazioni di servizi;
• All’eventuale acquisto di materiali. In questo contesto quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta IVA si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi, come individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

In particolare, si tratta di

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi esterni e interni,
  • caldaie,
  • video citofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’IVA agevolata al 10% si applica solo sulla differenza tra:
• Il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo dei beni stessi.
Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
• una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
• la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’IVA agevolata al 10%.
In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili:

  • • La semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
  • Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
  • • Le prestazioni rese da professionisti.

La fornitura dei beni finiti

L’aliquota Iva agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Il diritto all’IVA agevolata al 10% per gli interventi di tipo edilizio sugli immobili è riconosciuto a chiunque paghi per l’esecuzione dei lavori. Non è pertanto richiesto, per ottenere l’agevolazione, essere i proprietari dell’immobile sul quale gli interventi debbono essere effettuati: l’agevolazione stessa è infatti legata esclusivamente alla tipologia dei lavori e non al possesso dell’immobile.

L’agevolazione spetta anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi effettuati sulle parti condominiali.

Non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408/1949 (legge “Tupini”). Vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra (Circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E).

Rientrano nell’agevolazione anche:
• Le pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
• Gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della legge n. 659/1961. Purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio collegi, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, monasteri, conventi) e indipendentemente dalla classificazione catastale;
• Gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Per essi si assoggettano ad IVA al 10% i corrispettivi degli interventi di manutenzione ordinaria.

L’IVA agevolata al 10% non può essere applicata nei seguenti casi:
• Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, anche nel caso in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente;
• Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
• Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

RECUPERO EDILIZIO

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Per interventi di restauro e risanamento conservativo si intendono quegli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Mentre, per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi che godono dell’IVA agevolata sono:
Manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e integrazione e mantenimento in efficienza di impianti tecnologici esistenti;
Manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione di volumi e superfici delle singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni di uso;
Ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
Ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante l’insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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