INTERVENTI SU TRAMEZZI INTERNI: ABUSO E CRITERI DI PROPORZIONALITA’ NELLA DEMOLIZIONE

Nel contesto della disciplina urbanistico-edilizia, la realizzazione o modifica di tramezzature interne rappresenta un ambito particolarmente delicato, in quanto si colloca al confine tra interventi di edilizia libera e opere soggette a titolo abilitativo. La qualificazione giuridica dell’intervento incide direttamente sulla configurabilità dell’abuso edilizio e sulle conseguenze sanzionatorie, inclusa l’eventuale demolizione.
I tramezzi interni, per loro definizione, sono elementi non portanti destinati alla suddivisione degli spazi interni di un’unità immobiliare. La loro installazione, rimozione o modifica non altera la sagoma, la volumetria né la destinazione d’uso dell’edificio. Tuttavia, in presenza di vincoli o in edifici soggetti a tutela, anche interventi apparentemente minori possono assumere rilevanza urbanistica.
Titoli abilitativi e edilizia libera
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguibili in regime di edilizia libera, senza necessità di alcun titolo abilitativo. Tuttavia, la qualificazione dell’intervento non può prescindere da una valutazione contestuale. In particolare:
Qualora l’intervento incida su elementi strutturali o comporti un cambio d’uso, si configura la necessità di SCIA o permesso di costruire.
Se la modifica dei tramezzi comporta una diversa distribuzione degli spazi interni con impatto su impianti, aerazione, illuminazione o accessibilità, può rendersi necessaria una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
In presenza di vincoli paesaggistici, storico-artistici o ambientali, anche interventi minori possono essere subordinati ad autorizzazione preventiva.
Abuso edilizio e conseguenze
La realizzazione di tramezzi interni in assenza del titolo abilitativo richiesto può integrare un abuso edilizio formale. Tuttavia, la giurisprudenza distingue tra:
- Abuso sostanziale, che altera parametri urbanistici fondamentali (volumetria, destinazione d’uso, sagoma, superficie utile).
- Abuso formale, che consiste nella mancata presentazione del titolo abilitativo pur in presenza di un intervento conforme alla disciplina urbanistica.
Nel caso dei tramezzi interni, si è generalmente in presenza di un abuso formale, sanabile mediante accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, purché l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione e al momento della richiesta di sanatoria.
La demolizione è una misura sanzionatoria di carattere ripristinatorio, prevista dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire. Tuttavia, la sua applicazione deve rispettare il principio di proporzionalità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale.
In particolare:
- La demolizione non è automatica in caso di interventi interni che non alterano l’assetto urbanistico né incidono su parametri edilizi essenziali.
- L’amministrazione deve motivare adeguatamente l’ordine di demolizione, dimostrando l’incompatibilità dell’opera con la normativa urbanistica.
- In presenza di opere interne conformi, ma prive di titolo, è preferibile l’applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001.
Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
Numerose pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato hanno chiarito che:
- La modifica di tramezzi interni, se non incide su elementi strutturali né altera la destinazione d’uso, non giustifica la demolizione coattiva.
- L’intervento può essere considerato edilizia libera o, al più, soggetto a CILA, e la sua esecuzione in assenza di titolo non comporta necessariamente l’illegittimità dell’intero immobile.
- L’ordine di demolizione deve essere motivato in modo puntuale, con riferimento alla lesione dell’interesse pubblico urbanistico.
Implicazioni operative per tecnici e amministrazioni
Per i professionisti del settore edilizio e per le amministrazioni comunali, è fondamentale:
-Favorire la regolarizzazione degli interventi minori mediante strumenti di sanatoria e accertamento di conformità.
-Effettuare una corretta qualificazione dell’intervento, distinguendo tra opere interne e interventi edilizi rilevanti.
-Verificare la presenza di vincoli che possano modificare il regime autorizzativo.
-Applicare le sanzioni in modo proporzionato, evitando misure ripristinatorie non giustificate da esigenze urbanistiche concrete.
