LAVORI PUBBLICI: MONITORAGGIO AMBIENTALE ESCLUSO DAL TETTO DEL 2% NEL QUADRO ECONOMICO. OCCORRE PERO’ VALUTARE CASO PER CASO

Nel quadro economico di un’opera pubblica, le voci di spesa devono rispettare limiti precisi imposti dal Codice dei contratti. Un dubbio interpretativo ha riguardato i costi per il monitoraggio ambientale: rientrano nel limite del 2% previsto per le opere di mitigazione e compensazione?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3524 del 3 giugno 2025, ha chiarito che:

  • Il limite del 2% si applica solo alle opere di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sociale.
  • I costi per il monitoraggio ambientale costituiscono una voce autonoma, non soggetta a tale percentuale.

Il riferimento normativo è l’art. 5, lett. d), dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, che distingue chiaramente tra:

  • Opere di mitigazione/compensazione (limite 2%)
  • Costi di monitoraggio ambientale (esclusi dal limite)

Le stazioni appaltanti possono imputare i costi di monitoraggio ambientale tra le somme a disposizione, senza computarli nel tetto massimo delle spese tecniche.

Monitoraggi ambientali e computabilità nel 2%

Attività ambientaleFinalità prevalenteComputabile nel 2%?Note operative
Monitoraggio gas radonSalubrità ambientale, controllo normativo❌ EsclusoMisurazioni in scuole, edifici pubblici, ambienti interrati
Monitoraggio amiantoPrevenzione sanitaria, verifica ambientale❌ EsclusoCampionamenti, analisi, censimenti
Monitoraggio rumoreControllo ambientale, impatto acustico❌ EsclusoValutazioni ante operam, post operam, verifica limiti
Monitoraggio vibrazioniImpatto su edifici e persone❌ EsclusoSpesso richiesto in aree sensibili o storiche
Monitoraggio qualità dell’ariaControllo ambientale❌ EsclusoRilevazioni PM10, NOx, CO₂, ecc.
Monitoraggio acque sotterraneeVerifica ambientale❌ EsclusoCampionamenti, analisi chimiche
Monitoraggio biodiversitàValutazione ecologica❌ EsclusoFauna, flora, habitat
RADOC Rapporto Ambientale di Documentazione e Controllo (se parte del monitoraggio)Documentazione ambientale❌ EsclusoSe previsto da VIA/VAS o da enti ambientali
RADOC (se parte del PFTE)Supporto alla progettazione✅ InclusoSe elaborato come studio ambientale interno alla progettazione
Indagini ambientali propedeuticheSupporto alla progettazione✅ InclusoEs. analisi geotecniche, sondaggi, prove di laboratorio
Relazioni ambientali nel PFTEElaborati progettuali✅ InclusoParte integrante della progettazione tecnica

📎 Fonti normative:

  • Art. 5, lett. d), Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023
  • Linee guida ANAC e documenti interpretativi delle stazioni appaltanti

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3524
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Progettazione, Altro
Oggetto: Corretta interpretazione della norma, allegato I.7, art. 5 lettera d)


Quesito:
Sembra che la voce “monitoraggio ambientale” rientri nel 2 per cento, essendo nella stessa lettera d). Tuttavia si ritiene che il riferimento del 2 per cento debba essere determinato solo per le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale. Si chiede a codesto Ministero una interpretazione della norma.


Risposta aggiornata
I costi per il monitoraggio ambientale non sono da computare nel 2%, per chiara indicazione letterale dell’art. 5, lett. d) dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici.