L’AMMINISTRATORE REVOCATO HA DIRITTO AL COMPENSO STRAORDINARIO?

Nel mondo del condominio, il ruolo dell’amministratore è spesso al centro di dinamiche complesse: gestisce bilanci, coordina lavori, rappresenta legalmente la comunità. Ma cosa accade se viene revocato prima di aver concluso un incarico straordinario? Ha comunque diritto a essere pagato?

La risposta, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, è sì — ma con una condizione fondamentale: il compenso straordinario deve essere proporzionato al lavoro effettivamente svolto.

Un caso emblematico

Immagina un condominio che affida all’amministratore la gestione di un intervento straordinario, come il rifacimento del tetto o l’accesso a un bonus edilizio. L’amministratore avvia le pratiche, contatta i tecnici, prepara la documentazione… ma prima che il progetto venga completato, l’assemblea decide di revocarlo.

In questo scenario, nonostante la revoca, l’amministratore ha diritto a ricevere un compenso per l’attività già svolta. Non si tratta di una retribuzione automatica o forfettaria, ma di un riconoscimento commisurato alla parte di incarico effettivamente eseguita.

Il principio di equità

La giurisprudenza sottolinea un principio chiave: nessuno può essere privato del giusto compenso per un lavoro già prestato, anche se non portato a termine. Tuttavia, l’assemblea condominiale ha il potere di valutare l’entità del compenso, eventualmente riducendolo o negandolo per la parte non eseguita.

In caso di disaccordo, l’amministratore può ricorrere al giudice, che analizzerà:

  • la documentazione prodotta
  • le attività avviate
  • i benefici già ottenuti dal condominio

Paragone visivo

Pensa a un ingegnere/architetto/geometra, incaricato di progettare un edificio. Se viene sostituito dopo aver completato solo la fase preliminare, non riceverà il compenso per l’intero progetto, ma solo per ciò che ha già elaborato. Allo stesso modo, l’amministratore revocato non può pretendere l’intero compenso straordinario, ma ha diritto a quello proporzionale al lavoro svolto fino alla revoca.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4318 del 26 agosto 2025, ha affrontato la questione del compenso straordinario spettante all’amministratore di condominio nel caso in cui l’incarico venga revocato dall’assemblea prima del completamento dei lavori straordinari per i quali era stato previsto un compenso aggiuntivo. La pronuncia sottolinea l’importanza di calcolare il compenso in proporzione alle attività effettivamente svolte dall’amministratore, valutando la documentazione presentata e le risultanze dell’istruttoria. In questo contesto, viene richiamata l’applicazione dell’articolo 2237 del codice civile, che regola il rapporto tra amministratore e condominio.

In sintesi

È legato alla concretezza dell’attività svolta, non alla previsione iniziale. Il compenso straordinario non decade con la revoca, ma si ridimensiona. Deve essere approvato dall’assemblea e può essere oggetto di contestazione.