INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONI INTELLETTUALI: COSA CAMBIA CON L’ART.13 DEL DDL IA

Con il via libera del Senato l’Italia si è dotata della prima legge in materia di intelligenza artificiale, adeguandosi all’Ai Act europeo.
Il Senato ha approvato il Disegno di Legge n. 1146-B sull’impiego dell’intelligenza artificiale, un testo che segna un passaggio cruciale nel rapporto tra tecnologia e professioni regolamentate. Tra le disposizioni più rilevanti, l’articolo 13 introduce principi specifici per chi esercita attività intellettuali, dagli avvocati agli ingegneri, dai geometri ai commercialisti e consulenti.
Il principio: la prestazione deve restare “umana”
Il primo comma dell’art. 13 stabilisce che il professionista intellettuale deve fornire la prestazione richiesta impiegando “prevalentemente” il proprio lavoro personale, cioè la propria scienza ed esperienza. L’uso dell’intelligenza artificiale è ammesso, ma non può costituire la parte esclusiva o prevalente della prestazione.
La formulazione lascia perplessi: il passaggio “e con prevalenza” appare poco chiaro. Tuttavia, il principio che si intende affermare è evidente: il professionista non può limitarsi a fare da tramite tra il cliente e un sistema automatizzato. Se la prestazione è generata quasi interamente da un’AI, il valore aggiunto del professionista viene meno. In altre parole, il cliente potrebbe rivolgersi direttamente alla tecnologia, senza bisogno di un intermediario.
Le implicazioni: inadempimento e responsabilità?
Questo solleva una questione delicata: se il professionista si affida all’AI per adempiere alla propria obbligazione, rendendo come propria una prestazione “altrui”, può essere considerato inadempiente? E se la prestazione soddisfa comunque l’interesse del cliente, è irrilevante il mezzo con cui è stata prodotta?
La risposta non è scontata. Il principio di personalità della prestazione, già noto nel diritto civile, potrebbe essere rafforzato da questa norma, con conseguenze anche sul piano della responsabilità professionale. Il rischio è che si apra la strada a contestazioni per inesatto adempimento, anche in assenza di danno concreto.
Il secondo comma: trasparenza sull’uso dell’AI
Più chiaro il secondo comma: se il professionista ha fatto uso di intelligenza artificiale, deve dichiararlo. Un principio di trasparenza che tutela il cliente e rafforza la fiducia nel rapporto professionale.
Ma anche qui sorgono interrogativi: cosa accade se il professionista omette tale dichiarazione? Si configura una violazione contrattuale? Può dar luogo a responsabilità per danni? Il testo non lo chiarisce, lasciando spazio a interpretazioni e, probabilmente, a futuri interventi giurisprudenziali.
Verso una nuova etica professionale
L’art. 13 del DDL IA non è solo una norma tecnica: è un segnale politico e culturale. Invita le professioni intellettuali a riflettere sul proprio ruolo nell’era dell’automazione, riaffermando il valore della competenza umana. Ma pone anche il problema di come integrare l’AI in modo responsabile, senza cadere in automatismi né in demonizzazioni.
La sfida sarà trovare un equilibrio tra innovazione e deontologia, tra efficienza e autenticità. E forse, riscoprire che il vero valore del professionista non sta solo nella risposta che offre, ma nel percorso che compie per arrivarci.
