SUPERBONUS: NEGATO A CHI MODIFICA DIMENSIONI E SAGOMA DELLE FINESTRE ESCLUDE ANCHE IL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE

Superbonus e modifica delle finestre

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) durante l’audizione del 28 aprile 2021 in commissione Attività produttive, ha precisato che, non si può utilizzare il Superbonus 110% quando si sostituiscono gli infissi delle finestre variando la forma e le dimensioni delle stesse. E’ accettata una minima variazione dovuta per ragioni tecniche inconfutabili. Quindi negli interventi previsti di demolizione e ricostruzione, occorre mantenere le caratteristiche e le misure esistenti ante-operam, evitando di incorrere nell’ impossibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali.

Si ricorda inoltre che l’installazione di un cappotto termico è tra gli interventi trainanti del decreto Rilancio, in tal caso si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.

E’ ammesso, anche l’isolamento in intercapedine sia come intervento trainante sia come trainato. L’isolamento interno è ritenuto trainante nel caso di interventi su proprietà esclusive, mentre nel caso di interventi in condominio, essendo che l’opera incide sulle proprietà private, è ammesso solo come trainato. Ricade nella detrazione anche la correzione del ponte termico.

L’Agenzia delle Entrate, ha confermato che il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al superbonus del 110% non rientra nella detrazione, infatti gli unici compensi che possono essere portati in detrazioni quindi, ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, sono quelli che possono essere considerati come collegati ai lavori da eseguire e carte alla mano il compenso straordinario che un condominio dovesse riconoscere all’amministratore di condominio che svolge l’incarico di espletare le pratiche relative al Superbonus del 110 % NON rientra tra questa tipologia di spese.

Il compenso riconosciuto all’amministratore di condominio, secondo la ricostruzione degli uffici delle Entrate, non sarebbe un costo strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione.

Tale costo sarebbe quindi escluso dalla possibilità di detrazione in quanto considerato come semplice e comune attività professionale quotidiana di un amministratore di condominio, come specificato nella circolare 30/E.