IMU LE RIDUZIONI E LE NUOVE DISPOSIZIONI

Imu 2021

Per le seconde case è possibile richiedere un’agevolazione, infatti ci sono dei casi in cui la legge permette una riduzione del 50% dell’importo dovuto. Si tratta di:abitazioni inagibili, abitazioni inutilizzabili (mancanza di collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria), abitazioni utilizzate per il solo periodo estivo o invernale, abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a figli o genitori, fabbricati storici e artistici. Ulteriori agevolazioni fino alla totale esenzione possono essere previste dai singoli Comuni, invitiamo quindi a informarsi anche nei regolamenti comunali dei luoghi in cui si trovano questi immobili.

Le riduzioni sono previste per :

  • Immobili inagibili o inabitabili – 50%.
  • Edifici storici o di valore artistico – 50%.
  • Case in comodato d’uso – 50%.
  • Case di pensionati residenti all’estero – 50%.
  • Seconde case affittate a canone concordato – 75%.

Qualora la seconda casa risulti un immobile dichiarato inagibile o inabitabile, il proprietario potrà contare su un’agevolazione del pagamento dell’IMU del 50% per l’intero periodo di non utilizzo del fabbricato. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

IMU su edifici storici o di valore artistico

Altre agevolazioni per il pagamento dell’IMU seconda casa, sempre nella dimensione del 50% del tributo, sono riservate ai proprietari di edifici di valore storico e artistico.

Case in comodato d’uso

Riduzione al 50% anche per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Per poter usufruire di questa specifica agevolazione il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, il comodante deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Gli immobili di pensionati residenti all’estero

Per effetto della Legge di Bilancio 2021, a partire da quest’anno, i pensionati che risultano essere fisicamente residenti all’estero e proprietari di un immobile sul territorio italiano, potranno godere di alcune riduzioni sui costi della proprietà. In questo specifico caso il pagamento dell’IMU sarà ridotto del 50%, a patto che tale fabbricato non sia affittato oppure concesso in comodato d’uso, e che i proprietari siano titolari di pensione maturata in regine di convenzione internazionale con l’Italia.

Riduzioni dell’IMU al 75% anche per i proprietari che hanno locato le loro seconde case con un contratto di affitto a canone concordato.

Come si calcola l’IMU sulla seconda casa

L’aliquota IMU per le seconde case e le loro relative pertinenze è pari allo 0,86 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

Ecco i passaggi da fare per calcolare l’IMU sulle seconde case:

  • individuare la rendita catastale, ottenibile dalla visura catastale e reperibile nel rogito, nell’ultima dichiarazione dei redditi oppure online attraverso il sito dell’Agenzia del territorio.
  • Sommare la rendita catastale al 5% del suo valore (quindi moltiplicare il valore della rendita catastale per 1,05).
  • Moltiplicare questo risultato per un coefficiente, valore che varia a seconda della tipologia dell’immobile, per ottenere la base imponibile. Per esempio per le seconde case rientranti nella categoria catastale A3, il coefficiente da utilizzare è 160.
  • Ottenuta la base imponibile si dovrà aggiungere l’aliquota che è stata decisa dal comune di riferimento.