IMU:RIDUZIONE DEL 50% PER GLI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

IMU: immobili inagibili

E’ possibile pagare il conguaglio IMU entro il primo marzo 2021, rispetto a quanto già versato a saldo entro lo scorso 16 dicembre, per gli immobili ubicati in quei comuni in cui sono state approvate le nuove aliquote entro il 31 dicembre 2020 e che prevedono una differenza di imposta. Questa posticipazione è dovuta all’emergenza Covid-19. Un eventuale rimborso a credito, invece è da chiedersi secondo le regole ordinarie.

Cosa succede: nei comuni dove sono state approvate le aliquote 2020 entro il 31 ottobre, la scadenza del 16 dicembre è stata quella definitiva, nei comuni invece che hanno approvato nuove aliquote entro dicembre (pubblicate entro gennaio), è necessario verificare, calcolare e versare l’eventuale conguaglio entro il 1º marzo 2021.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1263 del 21 gennaio 2021, ha inoltre stabilito che per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Secondo le attuali disposizioni normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019), pressoché identiche a quelle della vecchia Ici, le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con una perizia di un tecnico a carico del proprietario. Ma esiste sempre la possibilità per quest’ultimo di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile.

Inagibilità o inabitabilità

Di norma, per far attribuire all’immobile lo status di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale;
  • l’immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

In assenza di questa procedura, non è possibile fruire in maniera definitiva del beneficio, applicabile a partire dalla data in cui si inoltra al Comune domanda di esenzione con perizia o auto-dichiarazione. Se l’Ufficio riscontra la non sussistenza delle condizioni che danno diritto allo sconto IMU,  deve emettere un provvedimento di diniego che attesti il mancato riconoscimento del diritto all’agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

Nel caso in cui sussistano i requisiti, dunque, l’agevolazione scatta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, valida anche per le annualità successive, finché permangono le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. In caso di variazioni è obbligatorio presentare apposita dichiarazione IMU, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.

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