IMPOSTA DI BOLLO: NEI CONTRATTI TELEMATICI NON SI APPLICA L’IMPORTO FORFETTARIO

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento dell’imposta di bollo applicabile agli atti rilasciati nell’ambito dei procedimenti concessori, distinguendo tra provvedimenti amministrativi e contratti formati in modalità digitale.
Con la Risposta a interpello n. 153 del 5 agosto 2026, l’Agenzia ha precisato che il regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti amministrativi trasmessi per via telematica non si estende ai contratti e agli atti di obbligazione con cui vengono assegnate concessioni.
Il chiarimento nasce dal dubbio interpretativo sull’applicazione del bollo ai documenti elettronici: la normativa distingue infatti tra atti della pubblica amministrazione e scritture private, rendendo necessario individuare la disciplina corretta per ciascun caso.
🔍 La distinzione normativa
Secondo l’Agenzia, il regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2014 si applica solo agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica, indipendentemente dalla loro dimensione.
Diversamente, i contratti e gli atti di obbligazione stipulati nell’ambito del procedimento concessorio restano soggetti all’imposta di bollo ordinaria, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa allegata al DPR 642/1972, non potendo beneficiare del regime forfettario in assenza di una specifica previsione normativa.
Fonte: Agenzia delle Entrate
