IL GREEN PASS NEGLI STUDI PROFESSIONALI: ARRIVANO LE LINEE GUIDA DA CONFPROFESSIONI

Dal 15 ottobre 2021 l’accesso negli studi per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è consentito solamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde

il green pass negli studi professionali

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per chiunque svolga una attivita’ lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.

Confprofessioni ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

1) Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Le faq predisposte dal Governo prevedono che “il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda”. Tale disposizione deve considerarsi applicabile anche agli studi professionali.

Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli. Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

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