I C.T.U. SONO ESCLUSI DALLA SCISSIONE DELL’IVA

Cambiano i pagamenti dal 1° Luglio

I consulenti tecnici d’ufficio, cioè i tecnici nominati dai Tribunali per esprimere un parere su una controversia, non sono soggetti allo split payment. I Tribunali devono quindi pagare loro non solo il compenso per la prestazione professionale, ma anche l’Iva, che i professionisti provvederanno poi a versare all’Erario.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 9/E del 7 maggio 2018 ha fornito altre spiegazioni pratiche sul meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva. Questo non solo per ragioni di semplificazione, ma anche perché, spiega l’Agenzia delle Entrate, “il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia”.

La scissione del pagamento dell’Iva riguarda le fatture che professionisti e imprese presentano a Pubbliche Amministrazioni, istituti, scuole e istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, Aran e Agenzie fiscali, Coni, amministrazioni autonome.

Dal 1° gennaio 2018 lo split payment riguarda anche le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A., nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo split payment e delle società partecipate, per una quota non inferiore al 70 per cento, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo split payment, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato degli elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. Per maggiore certezza si può fare riferimento all’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non saranno sanzionati gli eventuali errori commessi dal 1° gennaio 2018, data in cui sono aumentati i destinatari dello split payment, al 7 maggio 2018, data di pubblicazione della circolare esplicativa.

La sanatoria ha effetto purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.