GESTIONE MICRO CANTIERI AMIANTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO SU DEPOSITO TEMPORANEO, TRASBORDO RIENTRI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un importante chiarimento operativo in risposta all’interpello dello Sportello Amianto Nazionale, affrontando tre nodi applicativi che da tempo generano dubbi tra imprese di bonifica, consulenti e operatori della sicurezza: deposito temporaneo, trasbordo e tracciabilità RENTRI nei micro cantieri di bonifica (categoria 10 – amianto compatto).

Punti chiave del chiarimento ministeriale

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto è ammesso solo presso una sede o unità locale del produttore nella sua effettiva disponibilità e funzionalmente collegata al cantiere. Devono essere garantiti presidi di sicurezza idonei (confinamento, etichettatura, protezioni). Se tali condizioni mancano → l’attività diventa stoccaggio e richiede autorizzazione ai sensi della normativa ambientale.

Micro cantieri e manutenzioni

Per interventi di manutenzione e piccoli lavori, l’art. 193, comma 19 introduce una fictio iuris: i rifiuti si considerano prodotti presso la sede dell’operatore. Il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può avvenire con DDT (in alternativa al FIR), solo per quantitativi limitati e nel rispetto delle condizioni previste.

Trasbordo totale

Il cambio di mezzo o trasportatore deve seguire le istruzioni FIR/xFIR del DD 251/2023. Se non ricorrono le condizioni del “trasbordo totale”, è necessario emettere un nuovo FIR/xFIR, garantendo continuità documentale e tracciabilità.

Registrazioni RENTRI

Le annotazioni di carico/scarico devono rispettare l’Allegato 1 del DD 251/2023, comprese le casistiche in cui il rifiuto viene successivamente avviato a destino con un nuovo formulario.

Il MASE ribadisce che la tracciabilità deve essere continua e coerente, anche nei micro cantieri.

Sintesi operativa

Il MASE conferma che:

  • il deposito temporaneo presso sedi del produttore è possibile solo se sussistono requisiti strutturali e funzionali;
  • nei micro cantieri è ammesso l’uso del DDT per piccoli quantitativi, grazie alla fictio iuris dell’art. 193, c.19;
  • il trasbordo va gestito secondo le regole FIR/xFIR del DD 251/2023;
  • le registrazioni RENTRI devono seguire le istruzioni ufficiali, garantendo tracciabilità completa.

Impatto per imprese e operatori

Questi chiarimenti rafforzano la certezza operativa per chi gestisce micro cantieri di bonifica, riducono il rischio di contestazioni e allineano le prassi al nuovo sistema RENTRI, sempre più centrale nella gestione dei rifiuti.

ALLEGATO Interpello ambientale presentato dallo Sportello Amianto nazionale in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto – deposito temporaneo, trasbordo e tracciabilità FIR/RENTRI.