FOTOVOLTAICO E URBANISTICA: LA PAS NON CONSENTE DEROGHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Il T.A.R. Sicilia (sent. 526/2026) ha stabilito che la PAS per impianti fotovoltaici è ammessa solo se l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici, senza possibilità di deroghe.

Il T.A.R. Sicilia, con la sentenza n. 526 del 25 febbraio 2026, ha chiarito i limiti della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici. Secondo i giudici, la PAS può essere utilizzata solo per interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati: non è sufficiente che l’opera riguardi la produzione di energia da fonti rinnovabili per superare eventuali vincoli urbanistici.

La qualificazione di opera di pubblica utilità, tipica degli interventi nel settore delle energie rinnovabili, si realizza solo attraverso l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che può costituire variante urbanistica — non la PAS.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la PAS è riconducibile alla SCIA: il titolo si forma per decorso di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, rendendo l’attività lecita, ma l’amministrazione conserva il potere di autotutela nei limiti e alle condizioni degli articoli 19 e 21‑nonies della L. 241/1990.

Non si configura un vero silenzio‑assenso, bensì una forma di consolidamento del titolo che può essere rimosso mediante interventi inibitori, anche quando l’intervento risulti privo di compatibilità urbanistica. La valutazione di conformità deve essere effettuata entro il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 28/2011.