ESCLUSO PER I CONTRATTI TRANSITORI IL BONUS AFFITTO PER GIOVANI SOTTO I 31 ANNI

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla rivista telematica FiscoOggi, ha confermato un importante dettaglio riguardo alla detrazione fiscale prevista per i giovani in affitto: il beneficio non si applica ai contratti di locazione di tipo transitorio.

Secondo quanto stabilito dal comma 1-ter dell’articolo 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non ancora compiuti, con un reddito complessivo annuo che non supera i 15.493,71 euro, possono accedere ad una detrazione fiscale sull’imposta lorda se stipulano un contratto di locazione per un immobile — o parte di esso — destinato ad abitazione principale.

Detrazione prevista:

  • Importo fisso: 991,60 euro all’anno per i primi quattro anni di contratto
  • Se l’importo è più elevato: si può accedere ad una detrazione pari al 20% del canone di locazione, con un tetto massimo di 2.000 euro annui

Requisiti fondamentali per ottenere l’agevolazione:

  • Il contratto deve essere stipulato secondo la legge n. 431/1998, che regola le locazioni abitative ordinarie. Sono esclusi i contratti transitori, anche se relativi ad immobili destinati a residenza
  • L’immobile locato non deve corrispondere all’abitazione principale dei genitori del locatario, né di soggetti cui il giovane è stato eventualmente affidato da organi competenti

In sintesi, per accedere al beneficio fiscale, non basta semplicemente affittare un immobile: è necessario che il contratto sia conforme alla normativa sulle locazioni abitative ordinarie e che la casa diventi la residenza principale del giovane locatario, distinta da quella dei propri familiari.