ABUSI EDILIZI: ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

abuso edilizio

L’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”, quindi a seguito di una doppia conformità da eseguirsi sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Con la sentenza, la n.1403 del 15 febbraio 2021, il Consiglio di Stato ha affrontato questa tematica , esaminando una decisione del Tar, che aveva revocato una concessione edilizia in sanatoria in quanto “dolosamente infedele” e priva di doppia conformità per dei lavori edilizi inerenti delle scale e un box in muratura.

Il Consiglio di Stato nella disamina del caso ha evidenziato come la nozione di opera ultimata ai fini della fruibilità del condono richieda nel rispetto della consolidata giurisprudenza, che per lo stato di “rustico” dell’opera, si intende che la stessa è completa di tutte le strutture essenzialinecessariamente comprensiva della copertura e delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (si tratta del cosidetto criterio “strutturale”, applicabile nei casi di nuova costruzione, in contrapposizione a quello “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale), ancorché mancante delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne).

Fondamentale risulta l’inciso con il quale gli ermellini hanno fatto rilevare che, quand’anche la parte si fosse “accontentata” del titolo implicito evocato dal giudice penale ai fini della declaratoria di estinzione del reato, la successiva emersione di obiettivi profili di non veridicità della declaratoria resa ai fini di far rientrare la realizzazione dell’opera nella tempistica di legge, ne avrebbe comportato comunque l’annullamento.  L’onere della prova dell’avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile, grava sempre e comunque sul richiedente. Solo lui infatti, può fornire l’idonea documentazione che può dimostrare la rigorosa epoca di realizzazione dell’abuso stesso, non essendo idonea nessuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio «richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso». In difetto della stessa, l’Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria o di revocarla -recte, annullarla- ove emergano dati obiettivi inerenti un’epoca di costruzione incompatibile con il suo rilascio.

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