DETRAZIONE PER L’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

È possibile portare in detrazione la spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un impianto di condizionamento nell’abitazione di proprietà di una persona ultraottantenne, scegliendo un numero di rate inferiore alle 10 previste dalla normativa?
Gli interventi che prevedono l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione rientrano tra quelli agevolabili dal Bonus Casa e, in alcuni casi, dall’Ecobonus. La normativa stabilisce che la detrazione debba essere ripartita obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo, senza possibilità di scegliere un numero inferiore di quote.
Questa ripartizione è rigida: non sono previste eccezioni legate all’età del proprietario, allo stato di salute o ad altre condizioni soggettive.
Aliquote: 36% o 50% a seconda del tipo di immobile
La misura della detrazione varia in base alla destinazione dell’unità immobiliare:
- 36% delle spese sostenute per interventi su immobili non adibiti ad abitazione principale.
- 50% delle spese se l’intervento è realizzato dal titolare di proprietà o diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
L’agevolazione riguarda gli impianti che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica, come climatizzatori a pompa di calore.
Cosa non è più ammesso
Non è più possibile ottenere la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. La normativa punta infatti a favorire soluzioni più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale.
Pagamento: obbligatorio il bonifico “parlante”
Per accedere alla detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico parlante, contenente:
- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- partita IVA o codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori
Senza questo requisito formale, l’agevolazione non può essere riconosciuta.
Conclusione
La detrazione per l’acquisto e l’installazione di un impianto di condizionamento deve essere ripartita in 10 rate annuali, senza possibilità di riduzione del numero delle quote, anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia ultraottantenne.
