DECRETO REQUISITI MINIMI 2026: LE NOVITA’ OPERATIVE DAL 3 GIUGNO 2026

Dal 3 giugno 2026 è pienamente applicabile il DM 28 ottobre 2025, il provvedimento che aggiorna il quadro dei Requisiti Minimi di prestazione energetica introdotto nel 2015. Il decreto non si limita a un semplice allineamento normativo: ridefinisce in modo sostanziale le verifiche energetiche e impiantistiche per nuove costruzioni, ristrutturazioni e interventi di riqualificazione.
Per chi opera nella progettazione termotecnica e negli impianti HVAC, le modifiche hanno impatto immediato su modellazione, documentazione e scelte progettuali.
BACS obbligatori negli edifici non residenziali: un cambio di paradigma
La novità più rilevante per il settore impiantistico riguarda l’introduzione dell’obbligo di sistemi BACS (Building Automation and Control Systems) conformi alla classe B della UNI EN ISO 52120-1.
L’obbligo si applica a:
- edifici non residenziali esistenti,
- dotati di impianti termici con potenza superiore a 290 kW,
- a condizione che il tempo di ritorno economico dell’intervento sia inferiore a 6 anni.
La prescrizione decorre dal 2 giugno 2026 e rappresenta il passaggio da una raccomandazione tecnica a un vero requisito cogente. Per i progettisti HVAC significa dover integrare nei progetti sistemi di regolazione avanzata, monitoraggio continuo e gestione intelligente dei consumi.
Ponti termici nel modello di riferimento: nuove verifiche per involucro e impianto
Il decreto introduce una modifica significativa al concetto di edificio di riferimento: nei casi di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello, i ponti termici diventano parte integrante del modello di confronto.
Questo comporta:
- una modellazione energetica più accurata,
- la necessità di verificare la coerenza tra dettagli costruttivi e prestazioni impiantistiche,
- un maggiore allineamento tra progettazione architettonica e termotecnica.
Coefficiente H’T: valori differenziati e verifica eliminata in alcuni casi
Il DM introduce una revisione dei limiti del coefficiente H’T, differenziandoli in base a:
- tipologia di intervento,
- zona climatica.
Una novità rilevante riguarda le ristrutturazioni importanti di secondo livello, per le quali la verifica dell’H’T non è più richiesta. Questo semplifica alcune procedure, ma impone comunque un controllo rigoroso delle trasmittanze e della qualità dell’involucro.
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: obblighi progressivi fino al 2030
Il decreto aggiorna anche il quadro relativo alla mobilità elettrica, introducendo nuovi obblighi per:
- predisposizione delle linee elettriche,
- installazione di punti di ricarica,
- adeguamento dei parcheggi esistenti.
Le prescrizioni variano in funzione di:
- destinazione d’uso (residenziale / non residenziale),
- numero di posti auto,
- scadenze temporali, con orizzonte finale al 2030.
Relazione tecnica ex Legge 10: necessario un aggiornamento completo
La documentazione progettuale deve essere adeguata alle nuove verifiche. La relazione tecnica ex L. 10/91 deve ora includere:
- i nuovi limiti e parametri introdotti dal decreto,
- le verifiche aggiornate dell’edificio di riferimento,
- gli obblighi relativi ai BACS,
- gli adempimenti sulla mobilità elettrica.
Per gli studi tecnici è indispensabile aggiornare template, procedure interne e software di calcolo, poiché le verifiche basate sul DM 2015 non sono più valide per i titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026.
