COVID-19 DETRAZIONI SPESE AFFITTO E RIDUZIONE DEL 40% A SEGUITO DI SENTENZA ANCHE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

affitto ridotto covid-19

Nel 2020 a causa del virus in molti possono beneficiare delle detrazioni relative ai canoni di locazione. Giovani, lavoratori e studenti fuori sede, famiglie in difficoltà, sono solo alcuni dei destinatari di questa agevolazione fiscale. In tempi di emergenza Covid-19, il decreto Cura Italia ha anche previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per coloro che svolgono attività d’impresa all’interno di botteghe e negozi di categoria catastale C/1.

I BENEFICIARI

La detrazione delle spese d’affitto permette di scaricare il costo dei canoni di locazione:

– ai conduttori che hanno in affitto un immobile destinato ad abitazione principale;

– alle famiglie che pagano l’affitto delle abitazioni dei figli che frequentano l’università fuori sede;

– a coloro che hanno in corso un contratto di locazione a canone concordato;

– alle famiglie a basso reddito;

– ai titolari di contratti di affitto case popolari;

– ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni a condizione che l’abitazione locata sia diversa da quella dei genitori;

– ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel Comune in cui lavorano.

DETRAZIONI AFFITTO ABITAZIONI

Le detrazioni previste per chi paga il canone di un immobile che rappresenta la propria abitazione principale variano in base al tipo di contratto stipulato.

Per tutti i contratti di locazione stipulati o rinnovati nel 2017 la detrazione è:

– di 300 euro per chi ha un reddito non superiore a 15493,71 euro;

– di 150 euro per chi è titolare di un reddito compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

Per detrarre queste spese è necessario indicarle nel Rigo E1, Codice 1 del 730.

Per i contratti di locazione a canone convenzionato la detrazione è:

– di 495,80 euro per redditi che non superano i 15.493,71 euro;

– di 247,90 euro per i redditi compresi tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

Per detrarre la cedolare secca sugli affitti si deve compilare il Rigo E1, Codice 2 del 730.

DETRAZIONI AFFITTO STUDENTI UNIVERSITARI

I canoni di locazione sostenuti nel 2019 dagli universitari fuori sede possono essere detratti nella misura del 19% nei limiti dell’importo di 2.633 euro:

– se il contratto è intestato al genitore per il figlio a carico, a questo genitore spetta l’intera detrazione;

– se il contratto è intestato al figlio la detrazione spetta nella misura del 50% a ogni genitore.

La detrazione è possibile solo se:

– l’immobile in cui abita lo studente si trova nello stesso comune in cui ha sede l’Università o in un comune limitrofo;

– l’immobile si trova ad almeno 100 km di distanza rispetto al comune di residenza o in un’altra provincia.

La detrazione è prevista per i contratti privati, per quelli di ospitalità, per gli atti di assegnazione in godimento o in locazione disposti da enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, Onlus e cooperative.

Dal punto di vista pratico, l’importo dei canoni di locazione sostenuto per i figli studenti e dagli studenti universitari fuori sede deve essere indicato all’interno del Quadro E, righi E8-E10 con il codice 18 del modello 730. Nel modello Unico invece occorre indicare l’importo nel Quadro RP, rigo RP18.

DETRAZIONI AFFITTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

La detrazione Irpef per le famiglie a basso reddito, che pagano l’affitto per l’abitazione principale, è prevista nelle seguenti misure:

300 euro per famiglie con reddito che non supera i 15.493,71 euro;

150 euro per famiglie con reddito superiore a 15.493, 71 e inferiore a 30.987,41.

La detrazione deve essere indicata nel Quadro E71-E72 del 730, nel rigo RP71-RP72 del modello unico.

DETRAZIONE AFFITTI CASE POPOLARI

Chi paga l’affitto di un alloggio popolare può detrarre:

– 900 euro se ha un reddito che non supera i 15.493,71;

– 450 euro se il reddito è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987, 41.

Nel modello 730 la detrazione deve essere indicata nel Rigo E1, Codice 4, nel modello unico nel rigo E71 Codice 4.

DETRAZIONE AFFITTI GIOVANI 20-30 ANNI

La detrazione delle spese di affitto è prevista anche per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, se l’abitazione locata è diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione spetta solo per i primi tre anni di contratto se il reddito non supera i 15.493,71 ed è prevista per i contratti transitori, per quelli 4+4 e per i 3+2.

Le spese devono essere indicate nel Rigo E1, Codice 3 del 730 e nel rigo RP71-RP72 del modello Unico.

DETRAZIONE AFFITTI LAVORATORI FUORI SEDE

Ai lavoratori che sono costretti a trasferirsi per motivi di lavoro in un comune diverso rispetto a quello di residenza, ad almeno 100 km di distanza o fuori Regione, viene riconosciuta la detrazione delle spese di affitto per i tre anni anteriori a quello in cui viene richiesta. Per chi ha un reddito che non supera i 15.493,71 euro è prevista una detrazione di 991,60, mentre per chi ha un reddito superiore ai 15.493,71 euro fino a 30.987,41 euro la detrazione è di 495,80. Le spese d’affitto devono essere indicate nel rigo E72 del 730 e nel rigo RP71-RP72 del Modello Unico.

CREDITO D’IMPOSTA CAUSA COVID-19

Il decreto Cura Italia n. 18/2020 all’art. 65 prevede “un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1” ai soggetti che esercitano attività d’impresa.

COVID AFFITTO RIDOTTO DAL TRIBUNALE. UNA SENTENZA INNOVATIVA

Il proprietario di un immobile ha negato ad un inquilino/ristoratore lo sconto sull’affitto: il Tribunale di Roma invece con una Sentenza innovativa lo ha ridotto del 40%. Una importa Sentenza che proroga lo sconto fino a marzo 2021.

Già la Corte di Cassazione, con la relazione 56/2020 sulle «Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale», si era espressa sulla rinegoziazione dei contratti causa Covid-19, stabilendo che un contratto può essere rinegoziato in considerazione della mutata situazione rappresentata dalla pandemia, che può comportare una serie di conseguenze tra cui l’inadempienza di una delle parti.

Ora il Tribunale di Roma , con la sentenza riconosce il diritto della riduzione del 40% del canone d’affitto. Negozi e attività commerciali infatti possono ottenere uno sconto per l’affitto, se i loro incassi sono crollati per il Covid.

La sentenza. Un ristoratore con un ricorso d’urgenza, aveva chiesto sia di ridurre il canone di locazione per i mesi del lockdown sia, soprattutto, che il suo proprietario non facesse scattare la fideiussione versata proprio come forma di garanzia in caso di morosità, ottenendo una riduzione del 40 per cento per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 per cento per i mesi da giugno scorso a marzo del prossimo anno.

Le motivazioni. Nell’ordinanza del Tribunale, oltre allo sconto temporaneo sull’affitto è stata disposta anche “la sospensione della garanzia fideiussoria fino a un’esposizione debitoria di 30 mila euro”. La motivazione è legata al fatto che “il ricorso sembra essere fondato sotto il profilo del “periculum in mora” (pericolo nel ritardo, ndr), posto che le perdite derivanti dall’escussione della fideiussione e il pagamento dei canoni in misura integrale sono idonei ad aggravare considerevolmente la situazione di crisi finanziaria della resistente, portandola alla cessazione”. La sentenza del Tribunale di Roma, nell’ ambito di un provvedimento cautelare, ha stabilito che la richiesta di un ristoratore romano di vedere abbassato l’ affitto per il proprio locale è legittima, proprio in virtù dell’ evidente stravolgimento del contesto economico”.

Conseguenze. Questa decisione potrebbe costituire un precedente giuridico importante, anche se l’ordinanza, per quanto esecutiva, è un atto cautelare, che non risolve la questione, probabile oggetto di ulteriore dibattimento. Il giudice infatti non ha costituito un giudizio che consente di ottenere in automatico una riduzione del canone ma concesso l’uso dei locali senza impedire la sospensione dell’attività, per il mancato versamento del canone.

La relazione  del Tribunale contiene una serie di utili considerazioni per imprese e professionisti  su temi e situazioni anche molto specifiche:  norme sull’impossibilità sopravvenuta, sull’eccessiva onerosità sopravvenuta, inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria, norme sostanziali “anti-Covid”, norme “emergenziali” per le imprese in crisi, esecuzione delle procedure concorsuali minori, principio di conservazione del contratto, rinegoziazione del contratto squilibrato.

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