Coronavirus: Il datore di lavoro rischia come per un infortunio

CORONAVIRUS: IL DATORE DI LAVORO RISCHIA COME PER UN INFORTUNIO

SIcurezza del lavoro

Quello degli obblighi di sicurezza che, a vario titolo, gravano sull’imprenditore/datore di lavoro è tema, su cui il legislatore si è profuso, negli ultimi anni, in una pluralità di interventi normativi di vario grado il cui intento è quello di garantire in maniera sempre più stringente il lavoratore da qualsiasi rischio inerente al luogo di lavoro.

Già prima dell’emergenza Covid-19, i rischi della sicurezza nei luoghi di lavoro, erano un onere piuttosto gravoso in capo al datore di lavoro, chiamato a dotarsi, a sue spese e a pena di incorrere in responsabilità (anche) di natura penale, dei necessari presidi di sicurezza nonchè a provvedere, tra l’altro, all’adeguata formazione del personale.

L’emergenza Covid-19 tuttora in atto ha posto tutti noi al cospetto di un rischio imprevisto  che, incombe potenzialmente su tutti noi e, ovviamente, sulla pressochè totalità dei lavoratori.

Il quadro normativo cui occorre fare riferimento riposa principalmente su due note disposizioni normative che, oramai da diversi anni, disciplinano, rispettivamente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D. L.vo 81/2008) e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001).

Il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale. La “malattia”, infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è “…qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo…”

Il predetto principio viene ribadito, proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio,  e in quanto tale gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”,  ricevono la copertura assicurativa Inail e finanche ai casi di lavoro a distanza.

L’art.42, non esclude rivalse nel caso in cui il dipendente contragga il virus in azienda, anche laddove il datore di lavoro rispetta i protocolli sulla messa in sicurezza. Per la salvaguardia e tutela del datore di lavoro sarebbe opportuno un provvedimento che il contagio da Covid-19 sul posto di lavoro non comporterà rivalse né in termini economici né in termini di responsabilità civile e penale sul datore di lavoro.

Ad oggi ‘art.42, non esclude rivalse nel caso in cui il dipendente contragga il virus in azienda e il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore.

L’Inail, dal canto suo, ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che le malattie infettive e parassitarie sono pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus. Il contagio da Covid-19 si qualifica così come un infortunio che, come tale, schiude un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio.

Laddove si possa accertare che l’inosservanza delle misure antinfortunistiche sia stata causa di infezione-malattia del lavoratore, il datore di lavoro risponderà dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, nel qual caso scatterebbe anche la procedibilità a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte. L’imprenditore nonché datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c. e gli impone di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

A questa norma generale si affiancano poi le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, dall’art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad esempio:

– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

– informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

– astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

C’è poi l’articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico.

È bene ricordare inoltre che trascurare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sarebbe già di per sé motivo di sanzione penale, in forma di arresto o ammenda, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno degli infortuni.

Da non ultimo rileva poi l’ancor più esplicito contenuto della recente normativa emergenziale, di cui è esempio l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 in integrazione a quello del 14 aprile 2020″. Vale a dire rispettare, tra le altre, le regole sulle informazioni da fornire ai dipendenti, sulle modalità e gestione degli ingressi e uscite dall’azienda, sull’accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, nonché sulla gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria.

Per contro, le imprese la cui attività è stata sospesa dai decreti emergenziali e che ciò nonostante continuano a lavorare, potrebbero oggettivamente considerarsi in contrasto con le norme cautelari, a prescindere dalle precauzioni adottate al loro interno. In definitiva, se l’imprenditore o meglio il datore di lavoro investito degli obblighi sopracitati non si attiva per impedire il contagio da coronavirus, allora si profila per lui una condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. qualora sia possibile ravvisare un nesso di causalità tra la sua inerzia e l’evento-contagio.

Chiaramente dimostrare che l’infezione sia avvenuta “in occasione di lavoro” è però tutt’altro che semplice.

Sul punto anche l’Inail ha fatto sapere nella propria circolare n. 13/2020 che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa e che l’onere della prova è a carico dell’assicurato. Fanno eccezione alcune categorie professionali ad elevato rischio, come ad esempio gli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti per i quali Inail ha introdotto una presunzione semplice di contagio d’origine professionale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei datori di lavoro.

SCARICA la circolare n 13 del 3 aprile 2020