CONSIGLIO DI STATO:I CRITERI AMBIENTALI MINIMI OBBLIGATORI NEI BANDI

I criteri ambientali minimi sono parte integrante e imprescindibile dei bandi di gara pubblici
Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un pilastro delle politiche europee e nazionali, con l’obiettivo di orientare la spesa pubblica verso scelte responsabili dal punto di vista ambientale. In questo quadro, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano uno strumento fondamentale: fissano standard obbligatori per garantire che beni, servizi e lavori acquistati dalle pubbliche amministrazioni rispettino parametri di riduzione dell’impatto ambientale, efficienza energetica e uso responsabile delle risorse.
La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 1877 del 9 marzo 2026) segna un punto di svolta: ha stabilito che i CAM devono essere indicati subito nei bandi di gara, senza possibilità di rinvio o integrazione successiva. Questo principio rafforza la trasparenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici, impedendo che la mancanza di informazioni comprometta la capacità delle imprese di formulare offerte consapevoli e competitive.
La decisione non è solo un chiarimento tecnico-giuridico, ma un passo importante verso una cultura della sostenibilità negli appalti pubblici, che diventa parte integrante della fase di progettazione e non un adempimento accessorio. In questo modo, il diritto amministrativo si allinea agli obiettivi di transizione ecologica e di economia circolare, rendendo la tutela ambientale un requisito imprescindibile e non negoziabile.
Punti chiave della sentenza
Sentenza n. 1877 del 9 marzo 2026 (Pres. Carbone, Est. Santise, Sezione IV).
- I CAM non sono un mero adempimento formale, ma elementi essenziali:
- per la redazione dell’offerta;
- per l’attribuzione dei punteggi premiali.
- Non ammessa l’eterointegrazione: i CAM devono essere riportati nel capitolato speciale, non aggiunti in seguito.
- Obbligo di impugnazione immediata: se i CAM mancano o sono richiamati in modo errato, l’operatore economico deve contestare subito il bando.
- La decisione conferma precedenti orientamenti del Consiglio di Stato, rafforzando l’importanza della completezza e trasparenza nella fase di gara.
Implicazioni pratiche
- Per le stazioni appaltanti:
- Devono inserire i CAM già nella fase di predisposizione del bando.
- Non possono rimandare genericamente ai decreti di adozione dei CAM senza riportarli nelle specifiche tecniche.
- Per gli operatori economici:
- Devono verificare subito la presenza dei CAM nei bandi.
- In caso di omissione, è necessario impugnare immediatamente il bando per non perdere la possibilità di contestazione.
- La mancanza dei CAM può compromettere la valutazione della convenienza tecnica ed economica dell’offerta.
Tabella di sintesi
| Attore coinvolto | Obbligo/Conseguenza | Rischio se non rispettato |
|---|---|---|
| Stazione appaltante | Inserire CAM nel bando | Bando annullabile, violazione trasparenza |
| Operatore economico | Impugnare subito il bando se CAM assenti | Perdita del diritto di contestazione |
| Consiglio di Stato | Ribadisce obbligo di CAM come elemento essenziale | Rafforza giurisprudenza sulla concorrenza |
Rischi e criticità
- Omissione dei CAM: può portare a bandi viziati e contenziosi.
- Rinvii errati ai decreti CAM: impediscono una partecipazione consapevole.
- Ritardo nell’impugnazione: comporta la decadenza del diritto di contestare il bando.
La sentenza ribadisce che i criteri ambientali minimi sono parte integrante e imprescindibile dei bandi di gara pubblici. Per gli operatori economici, la vigilanza immediata è fondamentale: un bando privo di CAM va contestato subito, pena la perdita di tutela.
