CONSIGLIO DI STATO:I CRITERI AMBIENTALI MINIMI OBBLIGATORI NEI BANDI

I criteri ambientali minimi sono parte integrante e imprescindibile dei bandi di gara pubblici

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un pilastro delle politiche europee e nazionali, con l’obiettivo di orientare la spesa pubblica verso scelte responsabili dal punto di vista ambientale. In questo quadro, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano uno strumento fondamentale: fissano standard obbligatori per garantire che beni, servizi e lavori acquistati dalle pubbliche amministrazioni rispettino parametri di riduzione dell’impatto ambientale, efficienza energetica e uso responsabile delle risorse.

La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 1877 del 9 marzo 2026) segna un punto di svolta: ha stabilito che i CAM devono essere indicati subito nei bandi di gara, senza possibilità di rinvio o integrazione successiva. Questo principio rafforza la trasparenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici, impedendo che la mancanza di informazioni comprometta la capacità delle imprese di formulare offerte consapevoli e competitive.

La decisione non è solo un chiarimento tecnico-giuridico, ma un passo importante verso una cultura della sostenibilità negli appalti pubblici, che diventa parte integrante della fase di progettazione e non un adempimento accessorio. In questo modo, il diritto amministrativo si allinea agli obiettivi di transizione ecologica e di economia circolare, rendendo la tutela ambientale un requisito imprescindibile e non negoziabile.

Punti chiave della sentenza

Sentenza n. 1877 del 9 marzo 2026 (Pres. Carbone, Est. Santise, Sezione IV).

  • I CAM non sono un mero adempimento formale, ma elementi essenziali:
    • per la redazione dell’offerta;
    • per l’attribuzione dei punteggi premiali.
  • Non ammessa l’eterointegrazione: i CAM devono essere riportati nel capitolato speciale, non aggiunti in seguito.
  • Obbligo di impugnazione immediata: se i CAM mancano o sono richiamati in modo errato, l’operatore economico deve contestare subito il bando.
  • La decisione conferma precedenti orientamenti del Consiglio di Stato, rafforzando l’importanza della completezza e trasparenza nella fase di gara.

Implicazioni pratiche

  • Per le stazioni appaltanti:
    • Devono inserire i CAM già nella fase di predisposizione del bando.
    • Non possono rimandare genericamente ai decreti di adozione dei CAM senza riportarli nelle specifiche tecniche.
  • Per gli operatori economici:
    • Devono verificare subito la presenza dei CAM nei bandi.
    • In caso di omissione, è necessario impugnare immediatamente il bando per non perdere la possibilità di contestazione.
    • La mancanza dei CAM può compromettere la valutazione della convenienza tecnica ed economica dell’offerta.

Tabella di sintesi

Attore coinvoltoObbligo/ConseguenzaRischio se non rispettato
Stazione appaltanteInserire CAM nel bandoBando annullabile, violazione trasparenza
Operatore economicoImpugnare subito il bando se CAM assentiPerdita del diritto di contestazione
Consiglio di StatoRibadisce obbligo di CAM come elemento essenzialeRafforza giurisprudenza sulla concorrenza

Rischi e criticità

  • Omissione dei CAM: può portare a bandi viziati e contenziosi.
  • Rinvii errati ai decreti CAM: impediscono una partecipazione consapevole.
  • Ritardo nell’impugnazione: comporta la decadenza del diritto di contestare il bando.

La sentenza ribadisce che i criteri ambientali minimi sono parte integrante e imprescindibile dei bandi di gara pubblici. Per gli operatori economici, la vigilanza immediata è fondamentale: un bando privo di CAM va contestato subito, pena la perdita di tutela.

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