CONDONO E SUCCESSIVI INTERVENTI: IL CONSIGLIO DI STATO ESTENDE IL PERIMETRO DELLE OPERE CONSENTITE

Il Consiglio di Stato, con decisione del 9 aprile scorso e in riforma della precedente pronuncia del TAR, ha chiarito un principio di particolare rilievo in materia di interventi edilizi su immobili già oggetto di condono. Pur riconoscendo l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato ma risalente, secondo cui l’immobile condonato sarebbe suscettibile esclusivamente di interventi manutentivi e non di nuove opere, il Supremo Consesso amministrativo ritiene oggi preferibile un’impostazione più aderente al quadro normativo vigente.

Alla luce dell’art. 9‑bis, comma 1‑bis, del d.P.R. n. 380/2001, infatti, l’immobile condonato deve considerarsi pienamente legittimato sotto il profilo urbanistico‑edilizio, con la conseguenza che esso può essere interessato dagli stessi interventi consentiti per un immobile legittimamente assentito. Rientrano pertanto tra le opere ammissibili anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, non potendosi limitare il bene a una condizione di “legittimità ridotta” incompatibile con la ratio stessa dell’istituto della sanatoria.

Il rilascio del titolo in sanatoria, pur configurandosi come fattispecie eccezionale prevista dal legislatore, deve necessariamente attribuire all’immobile una piena e stabile legittimità giuridica, condizione indispensabile per garantirne un utilizzo conforme alle esigenze di interesse pubblico generale: qualità, sicurezza e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro; tutela del diritto all’abitare; promozione del benessere economico dei lavoratori, delle comunità locali e del Paese nel suo complesso.

Solo riconoscendo al bene condonato la possibilità di essere oggetto di interventi edilizi ordinariamente ammessi si assicura, infatti, un corretto inserimento nel circuito del godimento e del commercio giuridico, evitando situazioni di incertezza che potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza, sulla qualità edilizia e sulla rigenerazione del patrimonio costruito.

SCARICA LA SENTENZA