CONDOMINIO: MUFFA E INFILTRAZIONI PARTI COMUNI. LA SCARSA AERAZIONE NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO

Una recente sentenza del Tribunale di Macerata (n. 247 del 15 aprile 2026) affronta con precisione il tema della responsabilità del condominio in presenza di danni da infiltrazioni e muffe provenienti da parti comuni. Il giudice chiarisce un principio rilevante per la pratica professionale: le carenze di aerazione dell’unità immobiliare o la sua eventuale inabitabilità non esonerano il condominio dai propri obblighi di custodia e manutenzione.
Origine del danno e responsabilità del condominio
Nel caso esaminato, il proprietario di un appartamento aveva subito danni da muffa riconducibili a infiltrazioni provenienti dalla scala condominiale. La consulenza tecnica ha accertato:
- l’origine del fenomeno nella parte comune;
- il nesso causale tra infiltrazioni, formazione di muffa e danno alla salute.
Il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c., è stato ritenuto responsabile per non essere intervenuto tempestivamente, contribuendo così — anche solo aggravando — al pregiudizio subito dal singolo.
Il ruolo della condotta del danneggiato
La decisione ribadisce un punto chiave: la condotta del proprietario (ad esempio una scarsa aerazione dei locali) può incidere solo sulla quantificazione del danno, ma non interrompe il nesso causale, salvo che rappresenti la causa esclusiva dell’evento.
In altre parole, le condizioni dell’immobile non possono diventare un alibi per l’inerzia manutentiva del condominio.
Perché la sentenza è rilevante
Rafforza l’obbligo del condominio di intervenire prontamente sulle infiltrazioni.
Conferma che la responsabilità permane anche in presenza di concause imputabili al proprietario.
Sottolinea il ruolo decisivo della prova tecnica nell’accertamento dell’origine del danno.
Colloca la tutela della salubrità indoor come elemento giuridicamente rilevante nel valutare il pregiudizio.
