CILAS E SUPERBONUS: IL COMUNE NON PUO’ FERMARE I LAVORI

La sentenza n. 3748/2025 del TAR Sicilia ha chiarito un punto cruciale per l’applicazione del Superbonus 110%: il Comune non può sospendere i lavori edilizi avviati con CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per la mancata attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Tale requisito, infatti, non è previsto dalla normativa vigente per questa tipologia di intervento agevolato.
Il caso riguardava un edificio residenziale degli anni ’30, oggetto di lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico. Il proprietario aveva presentato regolare CILAS, indicando gli estremi del titolo edilizio originario e la data di completamento dell’immobile, come previsto dalla normativa. Tuttavia, il Comune ha successivamente contestato una presunta difformità tra l’altezza interna rilevata e quella risultante dalle planimetrie storiche, sostenendo che vi fosse un incremento volumetrico non autorizzato.
Sulla base di questa valutazione, ha emesso un provvedimento di sospensione dei lavori e ha dichiarato inefficace la CILAS.
Il proprietario ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la normativa sul Superbonus non impone l’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile nella CILAS. Il TAR ha accolto il ricorso, ribadendo che:
- La CILAS è uno strumento semplificato, introdotto per agevolare gli interventi legati al Superbonus.
- L’art. 119 del D.L. 34/2020 e il comma 13-ter non prevedono l’obbligo di attestazione dello stato legittimo.
- È sufficiente indicare gli estremi del titolo edilizio originario o dimostrare che l’immobile è stato completato prima del 1° settembre 1967.
- Il Comune può agire per reprimere eventuali abusi edilizi, ma non può inibire i lavori Superbonus sulla base di una pretesa documentale non prevista dalla legge.
La sentenza sottolinea inoltre che l’eventuale difformità edilizia deve essere valutata con attenzione, soprattutto in edifici storici, dove le planimetrie possono presentare discrepanze non imputabili a interventi abusivi. In questo senso, il TAR richiama il principio di proporzionalità e il divieto di aggravamento ingiustificato del procedimento amministrativo.
Implicazioni operative
Per tecnici e professionisti, la pronuncia del TAR rappresenta un chiarimento fondamentale: la CILAS non è soggetta alle stesse verifiche formali previste per il permesso di costruire o la SCIA. L’assenza dell’attestazione dello stato legittimo non può costituire motivo di blocco dei lavori, né giustificare provvedimenti interdittivi da parte dell’amministrazione.
Per i Comuni, la sentenza impone una maggiore prudenza nell’esercizio del potere di controllo: eventuali difformità devono essere contestate con strumenti adeguati, ma non possono compromettere l’efficacia di una CILAS regolarmente presentata.
La decisione del TAR Catania rafforza l’impianto semplificato del Superbonus, tutelando i cittadini da interpretazioni restrittive e non conformi alla normativa. Allo stesso tempo, riafferma il ruolo dell’amministrazione nel contrasto agli abusi, ma entro i limiti di legge. Un equilibrio necessario per garantire legalità, efficienza e certezza del diritto.
