BONUS EDILIZI: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI TER

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Il decreto Sostegni-ter è stato definitivamente convertito. Ecco un riepilogo delle principali novità in tema di edilizia. Diventa operativo il nuovo meccanismo della cessione del credito e viene confermato l’impianto sanzionatorio per gli asseveratori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 28 marzo 2022,  il Decreto-legge cosiddetto “Sostegni-ter”, è stato definitivamente convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Diventa, quindi, definitivo il nuovo impianto previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito. Si avrà più tempo per inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sia per il superbonus che per le altre detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021.

Il termine ultimo per procedere alla trasmissione slitta dal 7 al 29 aprile 2022

La proroga riguarda le spese sostenute nel 2021, e parimenti, le rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020. Slitta, di conseguenza, anche la data a partire dalla quale sarà disponibile il modello 730 precompilato, che passa dal 30 aprile al 23 maggio.

Invio delle comunicazioni delle spese su parti comuni condominiali 2021: proroga al 7 aprile

Segnaliamo un ulteriore slittamento, disposto dalla Agenzia delle Entrate con comunicazione  –Prot. n. 2022/83833- che ha accolto le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata, anche tenuto conto che le specifiche tecniche per l’invio dei dati sono variate a seguito del decreto Rilancio. La proroga in questione afferisce esclusivamente le spese sostenute su parti comuni condominiale sostenute nel 2021: gli amministratori di condominio possono trasmettere entro il 7 aprile 2022 (anziché entro il 16 marzo) i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Decreto Sostegni ter per Superbonus: cessioni del credito multiple, il ritorno

Il decreto ripesca la cessione multipla, fino a tre passaggi, dei bonus edilizi. Ritornano, quindi, le cessioni multiple per i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi. Si è deciso di eliminare il vincolo precedentemente imposto dal Governo, con cui si era limitato ad una sola cessione la possibilità di circolazione dei crediti d’imposta. Torna, dunque, la cedibilità multipla dei crediti, con un massimo di tre passaggi.

Secondo il sistema delineato dall’emendamento si potranno effettuare:

  • due ulteriori cessioni dopo la prima per i crediti derivanti da sconto in fattura, a patto che tali cessioni avvengano a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate;
  • due ulteriori cessioni dopo la prima in caso di opzione di cessione del credito, a patto, anche in questo caso, che tali nuove cessioni avvengano a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate.

Per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Il divieto sarà operativo a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, in tal modo ogni cessione sarà “tracciabile”.

Sanzioni per i professionisti asseveratori: nessuna modifica

Linea dura in materia di bonus edilizi, Superbonus e AntifrodiNessuno sconto per i professionisti: viene confermato il pacchetto di sanzioni già previsto a carico dei tecnici che, nelle asseverazioni, espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o, ancora, attestino falsamente la congruità delle spese. In questi casi, si prevede la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.

Fonte: teknoring