BONUS EDILIZI: COSA SUCCEDE SE L’OPZIONE E’ ERRATA

La Risoluzione n. 295/2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema delicato e di grande rilevanza operativa: gli effetti di un errore nella comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Il documento chiarisce che, in caso di errore materiale nella compilazione del modello di opzione, la scelta effettuata e trasmessa telematicamente all’Agenzia rimane valida e vincolante, se non corretta entro i termini previsti dalla normativa. Questo principio vale anche se l’errore è riconosciuto e documentato, e anche se la volontà delle parti era chiaramente diversa da quella risultante dalla comunicazione.

Il caso esaminato

La Risoluzione prende le mosse da un caso concreto: una società edile ha applicato correttamente lo sconto in fattura per lavori eseguiti su un condominio, ma l’intermediario fiscale ha erroneamente selezionato l’opzione “cessione del credito” nel modello telematico. Il credito è stato accettato e parzialmente utilizzato, ma il condominio ha successivamente chiesto di correggere l’errore, sostenendo che si trattava di una semplice svista.

I chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • La comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
  • Una volta scaduto il termine, non è più possibile modificare l’opzione comunicata, nemmeno in presenza di errore materiale.
  • La remissione in bonis non è più ammessa per le opzioni relative ai bonus edilizi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 39/2024.
  • La volontà privata delle parti (espressa in fattura, contratti o dichiarazioni successive) non prevale sulla comunicazione formale trasmessa all’Agenzia.

Conseguenze pratiche

L’opzione errata comporta effetti concreti sul regime fiscale applicabile:

AspettoSconto in fatturaCessione del credito
Modalità di utilizzoCompensazione in 5 rateCompensazione in 10 rate
Soggetti cessionariAnche soggetti non qualificatiSolo banche, assicurazioni, intermediari
DocumentazioneFattura con sconto applicatoAtto di cessione del credito

Nel caso esaminato, il credito resta valido, ma le modalità di utilizzo cambiano: il condominio dovrà gestire il credito come se fosse stato ceduto, con tutte le limitazioni previste per questa opzione.

Raccomandazioni operative

Per evitare situazioni simili, l’Agenzia raccomanda:

Conservazione della documentazione che attesti la volontà delle parti, anche se non sufficiente a modificare l’opzione comunicata.

Attenta verifica del modello di opzione prima dell’invio;

Coordinamento tra committente, impresa e intermediario fiscale.

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