AMBIENTE – Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31

ARGOMENTO: REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.

Ambiente – Green Economy

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e in particolare gli articoli 14 e seguenti e l’articolo 17-bis;
Visto l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entita’, operare ulteriori semplificazioni procedimentali nonche’ individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita’, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 7 luglio 2016;


Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante del presente decreto:
a) «Codice» e’ il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) «Ministero» e’ il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) «amministrazione procedente» e’ la regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
d) «Soprintendenza» e’ l’ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) «vincolo paesaggistico» e’ quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall’articolo 142 del Codice.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212:
«Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione
amministrativa e di accelerazione delle procedure in
materia di patrimonio culturale). – 1. Alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 14-ter, dopo il comma 8, e’ aggiunto il
seguente: “8-bis. I termini di validita’ di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del
provvedimento finale.”;
b) all’art. 14-quater, comma 3, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa
dall’amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha
natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei
ministri;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, motivando un’eventuale decisione in
contrasto con il motivato dissenso”;
b-bis) all’art. 19, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono
aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del
presente articolo”;
b-ter) all’art. 21-quinquies, comma 1, le parole da:
“Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono
sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento
dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario”;
b-quater) all’art. 21-nonies, comma 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “dell’art. 21-octies” sono inserite
le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo art.
21-octies, comma 2,”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Rimangono ferme le responsabilita’ connesse all’adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”
2. All’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresi’
individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali
l’autorizzazione paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi
dell’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del
paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve
entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al suddetto
regolamento di cui all’art. 146, comma 9, quarto periodo,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
definizione di ulteriori interventi minori privi di
rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che
possano essere regolate anche tramite accordi di
collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, con specifico riguardo
alle materie che coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali.
3. All’art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il
secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e’
sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta
giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto
parere, l’amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione.”.
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed
efficacia alla procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico di cui all’art. 96 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui
al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.».
– Si riporta il testo degli articoli 140, 141, 142 e
143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, di seguito Codice:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza). – 1. La regione, sulla
base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito
dell’eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni
dalla data di scadenza dei termini di cui all’art. 139,
comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle
lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico
detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari del territorio considerato. Essa costituisce
parte integrante del piano paesaggistico e non e’
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell’art. 136, comma 1, e’ notificata al proprietario,
possessore o detentore, depositata presso ogni comune
interessato e trascritta, a cura della regione, nei
registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e’ affissa per
novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). – 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all’art. 138, comma 3. In tale
caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all’art. 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.
139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito
il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell’art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell’art. 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta
Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la
trasmissione delle relative planimetrie, e’ fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull’adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall’art. 140,
comma 4, e ne da’ comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non e’ adottato nei termini di cui all’art. 140, comma 1,
allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili
oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli
effetti di cui all’art. 146, comma 1.
Art. 142 (Aree tutelate per legge). – 1. Sono comunque
di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’
i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita’ agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani
pluriennali di attuazione, a condizione che le relative
previsioni siano state concretamente realizzate ;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano
nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica,
altresi’, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai
fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo’ confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma e’ sottoposto alle forme di pubblicita’ previste
dall’art. 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all’art. 157.
Art. 143 (Piano paesaggistico). – 1. L’elaborazione del
piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l’analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche’ determinazione delle specifiche
prescrizioni d’uso, a termini dell’art. 138, comma 1, fatto
salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’art.
142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche’ determinazione di
prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche’ determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso,
a termini dell’art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all’art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita’ del paesaggio,
nonche’ comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita’, a termini dell’art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita’
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall’art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell’intesa e’ stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l’elaborazione del piano. Il piano e’
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’accordo stabilisce altresi’ i presupposti, le modalita’
ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni
emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141-bis. Il piano e’ approvato
con provvedimento regionale entro il termine fissato
nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, e’ approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e’ vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche’ quanto previsto dall’art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo’ prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell’art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140,
141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo’
avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento
ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita’
degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art. 146.
5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e’ subordinata all’approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell’art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo’ anche subordinare l’entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l’effettiva conformita’ alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l’accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo’ individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».

Art. 2

Interventi ed opere non soggetti
ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi
e le opere di cui all’Allegato «A» nonche’ quelli di cui all’articolo
4.

Art. 3

Interventi ed opere di lieve entita’ soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui
al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita’ elencati
nell’Allegato «B».

Art. 4

Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari
categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano
paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso
intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene
paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono
esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo,
A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento
autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle
corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui
riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136,
comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e
B.36.
2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicita’ sui
rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero
dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di
collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, nell’ambito territoriale di efficacia degli
accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione
paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,
B.26 e B.36 dell’Allegato «B».
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di
collaborazione gia’ intervenuti tra Ministero e singole regioni,
stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.

Note all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125:
«Art. 12 (Misure urgenti per la semplificazione, la
trasparenza, l’imparzialita’ e il buon andamento dei
procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
– 1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di
autorizzazione paesaggistica, all’art. 146 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Il termine di efficacia dell’autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non
sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.”.
1-bis. Al fine di assicurare l’imparzialita’ e il buon
andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni
culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri
atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli
organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, possono essere riesaminati,
d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di
garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del
medesimo Ministero e previste a livello regionale o
interregionale dal regolamento di organizzazione di cui
all’art. 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono
riesaminare la decisione entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che e’ trasmesso
per via telematica dai competenti organi periferici del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, contestualmente alla sua adozione, alle
commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame
dell’atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
periodo, l’atto si intende confermato. La procedura di cui
al presente comma si applica altresi’ nell’ipotesi di
dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, anche su iniziativa
dell’amministrazione procedente. Nelle more dell’adozione
del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono
disciplinate le funzioni e la composizione delle
commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma
e’ attribuito ai comitati regionali di coordinamento
previsti dall’art. 19 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle
attivita’ delle commissioni di cui al presente comma si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti delle predette commissioni non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita’
dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, nonche’ per favorire le attivita’ di studio e di
ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti
adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
integralmente nel sito internet del Ministero e in quello,
ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, secondo
le disposizioni in materia di pubblicita’, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. E’ fatta salva l’applicazione delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono dettate disposizioni modificative e
integrative al regolamento di cui all’art. 146, comma 9,
quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e
successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare
le ipotesi di interventi di lieve entita’, nonche’ allo
scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali,
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19,
comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento
sono altresi’ individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali
l’autorizzazione paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi
dell’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del
paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve
entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al suddetto
regolamento di cui all’art. 146, comma 9, quarto periodo,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
definizione di ulteriori interventi minori privi di
rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che
possano essere regolate anche tramite accordi di
collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, con specifico riguardo
alle materie che coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme
sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’art. 108 dopo la parola “pubblici”
sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola
“valorizzazione” sono inserite le seguenti: “, purche’
attuate senza scopo di lucro”;
b) all’art. 108, dopo il comma 3, e’ aggiunto il
seguente:
“3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita’,
svolte senza scopo di lucro, per finalita’ di studio,
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
bibliografici e archivistici attuata con modalita’ che non
comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’
l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’,
all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi
o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro,
neanche indiretto.»
4. Al fine di semplificare la consultazione degli
archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 122 e’
abrogata;
b) al comma 1 dell’art. 41, primo periodo, le parole
“quarant’anni” sono sostituite dalle seguenti:
“trent’anni”.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
– Si riporta il testo dell’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). – 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita’ di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita’ degli stessi. Dall’attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.».

Art. 5

Disposizioni specificative degli interventi

1. Ferma restando l’applicazione del presente decreto in ogni sua
parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui
agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o
disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti
urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici
stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi
di cui all’Allegato «A».

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 135 del Codice. Per il
testo dell’art. 143 del Codice vedi nota all’art. 1:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). – 1. Lo Stato
e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e
gestito in ragione dei differenti valori espressi dai
diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il
territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati:
“piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e
regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui
all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme
previste dal medesimo art. 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri
peculiari, nonche’ le caratteristiche paesaggistiche, e ne
delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani
predispongono specifiche normative d’uso, per le finalita’
indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono
adeguati obiettivi di qualita’.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono
apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e
delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche’ delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o
degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche degli altri ambiti territoriali,
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilita’ con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.».

Art. 6

Procedimento e contenuti precettivi per la stipula
degli accordi di collaborazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in
sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di
indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai
contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il
Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all’articolo
12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d’intesa dal Ministero,
dalla regione interessata e dall’ANCI regionale, e’ acquisito il
parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale del paesaggio che ne
verifica la conformita’ al Codice, al presente decreto e alle regole
tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il
Ministro puo’ altresi’ richiedere il parere del Consiglio superiore
dei beni culturali e paesaggistici.

Note all’art. 6:
– Per quanto riguarda il testo di cui all’art. 12 del
decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal
decreto-legge n. 133 del 2014, si veda nelle note all’art.
4, comma 3.

Art. 7

Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di
autorizzazioni paesaggistiche

1. Oltre agli interventi di lieve entita’ indicati nell’elenco di
cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato
di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di
autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi
dell’articolo 146 del Codice, scadute da non piu’ di un anno e
relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione
che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e
alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni
progettuali che comportino interventi di non lieve entita’, si
applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo
146 del Codice.
3. L’istanza di rinnovo non e’ corredata dalla relazione
paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste
variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche
prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la
disposizione di cui all’articolo 146, comma 4, del Codice, con
riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno
successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova
autorizzazione.

Note all’art. 7:
– Si riporta il testa dell’art. 146 del Codice:
«Art. 146 (Autorizzazione). – 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l’autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e’
preordinata alla verifica della compatibilita’ fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e’ individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo’ essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l’intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’art. 167,
commi 4 e 5, l’autorizzazione non puo’ essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L’autorizzazione e’ efficace
per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all’interessato.
5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all’art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all’esito dell’approvazione delle
prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell’avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e’ reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo’ tuttavia delegarne l’esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche’ gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche’
di garantire la differenziazione tra attivita’ di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza
dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l’applicazione dell’art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione
verifica se l’istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita’ dell’intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche’ con una
proposta di provvedimento, e da’ comunicazione
all’interessato dell’inizio del procedimento e
dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita’ paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita’
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all’art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione
provvede in conformita’.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita’ in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo
periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia
pronunciata, l’interessato puo’ richiedere l’autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e’ presentata al soprintendente.
11. L’autorizzazione paesaggistica e’ trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche’, unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco
nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti
al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica e’ impugnabile, con
ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e’ istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e’ indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell’elenco e’ trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita’ di coltivazione
di cave e torbiere nonche’ per le attivita’ minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’art.
134.
16. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

Art. 8

Semplificazione documentale

1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli
interventi di lieve entita’ e’ compilata – anche in modalita’
telematica – secondo il modello semplificato di cui all’Allegato
«C» ed e’ corredata da una relazione paesaggistica semplificata,
redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D».
Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina
paesaggistica vigente nell’area, e’ descritto lo stato attuale
dell’area interessata dall’intervento, e’ attestata la conformita’
del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni
paesaggistici, se esistenti, e’ descritta la compatibilita’ del
progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il
contesto di riferimento e sono altresi’ indicate le eventuali misure
di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 2006, recante l’individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilita’ paesaggistica degli
interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entita’ che riguardano immobili
vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo,
lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve
contenere altresi’ specifici riferimenti ai valori storico-culturali
ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata
dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica
semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di
amministrazione digitale.

Art. 9

Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di
autorizzazione paesaggistica semplificata
1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l’istanza di
autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono
presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita’ ivi indicate,
qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero,
nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale
competente per le attivita’ edilizie.
2. Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia
riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la
domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello
unico per le attivita’ produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione
paesaggistica e’ presentata all’amministrazione procedente.

Art. 10

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un
provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni
dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione
procedente, che e’ immediatamente comunicato al richiedente.

Art. 11

Semplificazioni procedimentali

1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica
preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse
dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero
all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime
autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali
casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9,
ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che
l’intervento non e’ soggetto ad autorizzazione o necessita di
autorizzazione ordinaria.
2. Ove l’intervento o le opere richiedano uno o piu’ atti di
assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione
paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i
soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla
tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
3. L’amministrazione procedente valuta la conformita’
dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti,
contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico,
anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche’, eventualmente, la
sua compatibilita’ con i valori paesaggistici che qualificano il
contesto di riferimento.
4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove
occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento
dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente
indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento
resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla
ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso
inutilmente il termine assegnato, l’istanza e’ dichiarata
improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal
ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione
documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta,
l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via
telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso
telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini
dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente
alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la
valutazione del Soprintendente e’ positiva, questi, entro il termine
tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il
proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione
procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni
successivi.
6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3,
l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta, ne da’ comunicazione all’interessato, comunicando
contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e
le modifiche indispensabili affinche’ sia formulata la proposta di
accoglimento. Con la comunicazione e’ sospeso il termine del
procedimento ed e’ assegnato il termine di quindici giorni
all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e
il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli
adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni,
rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non
accoglibilita’ delle osservazioni o alla persistente incompatibilita’
paesaggistica del progetto adeguato e ne da’ comunicazione al
richiedente.
7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento
formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica
per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento
dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente,
specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le
modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a
meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori
paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero
contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di
cio’ venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione
e’ sospeso il termine del procedimento ed e’ assegnato al richiedente
un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie
osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la
Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di
venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo
specifica motivazione, con particolare riguardo alla non
accoglibilita’ delle osservazioni o alla persistente incompatibilita’
del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne da’
contestualmente comunicazione all’autorita’ procedente.
8. Il parere del Soprintendente e’ obbligatorio e non vincolante e
deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta
quando l’area interessata dall’intervento di lieve entita’ sia
assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico
approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del
vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del
vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del
Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio
assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente
provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non e’
obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio,
salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
11. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle
autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

Note all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’art. 149 del Codice:
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
– 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 143, comma 4,
lettera a), non e’ comunque richiesta l’autorizzazione
prescritta dall’art. 146, dall’art. 147 e dall’art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio
dell’attivita’ agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita’ ed opere che non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall’art. 142, comma 1, lettera g), purche’
previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.».
– Si riporta il testo degli articoli 14 e seguenti
della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di
servizi:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). – 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo’ essere indetta
dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu’
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita’ o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita’ previste dall’art. 14-bis o con modalita’
diverse, definite dall’amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e’ sempre indetta
dall’amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e’ subordinata all’acquisizione
di piu’ pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata a
piu’ atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e’ convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita’ e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell’interessato,
corredata da uno studio di fattibilita’, puo’ indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta’. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta
l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita’ di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi di cui all’art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita’ sincrona ai sensi dell’art. 14-ter. La conferenza
e’ indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica
documentale di cui all’art. 23, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine
di conclusione del procedimento di cui all’art. 26, comma
1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la
specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale.
5. L’indizione della conferenza e’ comunicata ai
soggetti di cui all’art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell’art. 9.
Art. 14-bis (Conferenza semplificata). – 1. La
conferenza decisoria di cui all’art. 14, comma 2, si svolge
in forma semplificata e in modalita’ asincrona, salvo i
casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono
secondo le modalita’ previste dall’art. 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e’ indetta dall’amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del
procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e’ ad iniziativa di parte. A tal fine
l’amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere,
l’istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all’art. 2 non prevedano un
termine diverso, il suddetto termine e’ fissato in novanta
giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita’
sincrona di cui all’art. 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita’
dell’amministrazione, nonche’ quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso,
ancorche’ implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessita’ di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
uno o piu’ atti di dissenso che non ritenga superabili,
l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di
cui all’art. 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette
alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto
articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data ragione
nell’ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione
procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita’
sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita’ della determinazione da assumere,
l’amministrazione procedente puo’ comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita’ sincrona,
ai sensi dell’art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la
riunione entro i successivi quarantacinque giorni.
L’amministrazione procedente puo’ altresi’ procedere in
forma simultanea e in modalita’ sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e’ convocata
nei successivi quarantacinque giorni 2.
Art. 14-ter (Conferenza simultanea). – 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita’ sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera d),
ovvero nella data fissata ai sensi dell’art. 14-bis, comma
7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all’art. 14-bis, comma
7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e’
fissato in novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e’ rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all’art. 14-quinquies,
comma 1, prima della conclusione dei lavori della
conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita’ di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche’ l’eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi).
– 1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall’amministrazione procedente
all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies. Possono altresi’
sollecitarla, purche’ abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei
termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell’art. 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e’ immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l’efficacia della determinazione e’ sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art.
14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). – 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’ dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l’opposizione e’ proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi’ proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell’opposizione sospende
l’efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l’individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l’intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo’ essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita’ e allo
stesso fine.
6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l’intesa non sia raggiunta, la questione e’ rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e’ posta, di norma,
all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo’
accogliere parzialmente l’opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 141-bis del Codice:
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico). – 1. Il
Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all’art. 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni
di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero
provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione
e’ avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale
e’ adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell’art. 140 e sono sottoposti al
regime di pubblicita’ stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.».
– Si riporta il testo dell’art. 17-bis della citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). – 1. Nei casi in cui e’ prevista
l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell’amministrazione procedente. Il termine e’
interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all’art. 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti
espressi.».

Art. 12

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di
autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono
individuati uno o piu’ funzionari responsabili dei relativi
procedimenti.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo,
promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l’individuazione
del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.

Art. 13

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni
semplificate

1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni
del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a
statuto ordinario.
2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente
decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle
prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, nonche’ della natura di grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni
regionali vigenti.
3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di
opere e di interventi di cui all’Allegato «A» si applica
immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Note all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’art. 131, comma 3, del
Codice:
«Art. 131 (Paesaggio). – 1. Per paesaggio si intende il
territorio espressivo di identita’, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente
a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visibile dell’identita’
nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potesta’ esclusiva dello Stato di tutela
del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice
definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni
paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente
Codice, e’ volta a riconoscere, salvaguardare e, ove
necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul
paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e
caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a
promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le
amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per
quanto di rispettiva competenza, apposite attivita’ di
conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e
fruizione del paesaggio nonche’, ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati. La valorizzazione e’ attuata nel rispetto delle
esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonche’ tutti i soggetti che, nell’esercizio
di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio
nazionale, informano la loro attivita’ ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi
valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a
criteri di qualita’ e sostenibilita’.».
– Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».

Art. 14

Prevalenza del regolamento di delegificazione
e rapporti con gli strumenti di pianificazione

1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni
contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi,
contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione
ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso
dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e
143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

Art. 15

Rinvio a normative di settore

1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli
interventi di cui all’Allegato «A» non produce alcun effetto sulla
disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in
base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore,
in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i
provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di
attivita’ commerciali in area pubblica.

Art. 16

Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica,
ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica
istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi
recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le
determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica
di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Note all’art. 16:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). – 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art. 13, nonche’ lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l’eccezione prevista all’art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche’ di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art. 13.
Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi
di edilizia). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata e’ rilasciata entro il termine di centoventi giorni
dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne da’ preventiva
comunicazione al richiedente ed il termine indicato al
comma 1 e’ sospeso fino all’acquisizione delle risultanze
degli accertamenti d’ufficio e comunque per non piu’ di
trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente puo’ diffidare l’amministrazione a provvedere.
Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida, il richiedente
puo’ agire ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e’
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo’
prescrivere le misure necessarie perche’ i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e’ soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita’ di cui all’art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e’ subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni
medesimi e’ comunicato al soprintendente per le finalita’
di cui all’art. 20, comma 1.
5. L’autorizzazione e’ resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento,
presentati dal richiedente, e puo’ contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell’autorizzazione, il soprintendente puo’ dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia’ date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».

Art. 17

Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente
decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice,
si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorita’
preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente,
nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del
Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in
alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la
compatibilita’ paesaggistica dell’intervento e delle opere.
2. Non puo’ disporsi la rimessione in pristino nel caso di
interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione
dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad
altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione
paesaggistica.

Note all’art. 17:
– Si riporta il testo degli articoli 167 e 181 del
Codice:
«Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di
versamento di indennita’ pecuniaria). – 1. In caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e’ sempre
tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino e’ assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l’autorita’
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
delle spese. Laddove l’autorita’ amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorita’ amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla
suddetta autorita’ competente a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi
dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero,
ovvero delle modalita’ previste dall’art. 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
seguito di apposita convenzione che puo’ essere stipulata
d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. L’autorita’ amministrativa competente accerta la
compatibilita’ paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’
dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformita’
dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda
all’autorita’ preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell’accertamento della compatibilita’ paesaggistica degli
interventi medesimi. L’autorita’ competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilita’ paesaggistica, il
trasgressore e’ tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo
della sanzione pecuniaria e’ determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilita’ paesaggistica presentata
ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del
comma 5, nonche’ per effetto dell’art. 1, comma 37, lettera
b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono
utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in
pristino di cui al comma 1, anche per finalita’ di
salvaguardia nonche’ per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
Per le medesime finalita’ possono essere utilizzate anche
le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre
somme a cio’ destinate dalle amministrazioni competenti.”
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformita’ da essa). – 1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformita’ di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e’ punito
con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e’ della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell’art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art. 167, qualora
l’autorita’ amministrativa competente accerti la
compatibilita’ paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’
dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformita’
dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all’autorita’ preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell’accertamento della compatibilita’ paesaggistica
degli interventi medesimi. L’autorita’ competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio
dall’autorita’ amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e’ trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e’ stata commessa la
violazione.».

Art. 18

Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell’esperienza attuativa del presente decreto, il
Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo’ apportare
con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di
cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed
applicative, nonche’ variazioni alla documentazione richiesta ai fini
dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui
all’Allegato «D».

Art. 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, e’
abrogato.

Note all’art. 19:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 139, abrogato dal presente regolamento, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2010, n. 199.

Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 273

Allegato A
(di cui all’art. 2, comma 1)

Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove
comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici,
purche’ eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti
di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale
esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di
protezione delle attivita’ economiche, di finiture esterne o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari,
comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare
l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la
realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime
condizioni non e’ altresi’ soggetta ad autorizzazione la
realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a
tetto, purche’ tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalita’ di consolidamento statico
degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari
per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purche’ non
comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai
materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e
all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere
architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di
apparecchi servoscala esterni, nonche’ la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di
ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’
esterna, caldaie, parabole, antenne, purche’ effettuate su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque
non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti di impianti
integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione
che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in
modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio
di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai
sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml
1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti
tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine
esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonche’
interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di
comunicazione elettronica ad alta velocita’, ivi compresi gli
incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle
coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni,
pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano,
purche’ eseguite nel rispetto delle caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei
caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani
attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi
di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di
specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai
sensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli
edifici non comportanti significative modifiche degli assetti
planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi
pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e
opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno,
nonche’, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza
ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di
valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di
serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a
condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art.
136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e
sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli
o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari
adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque
storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purche’ tali
interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici
nonche’ le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative
alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1,
lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi
nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della
morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa
e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti
geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni,
tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di
servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;
l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati e’
consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo
non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso
pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione,
per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di
merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attivita’
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
attivita’ commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo
libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi
ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti
in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio
ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle
destinate ad attivita’ di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,
lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi
di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili
stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni,
pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per
ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere
di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione
strettamente pertinenti l’esercizio dell’attivita’ ittica; interventi
di manutenzione della viabilita’ vicinale, poderale e forestale che
non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed
abbeveratoi funzionali alle attivita’ agro-silvo-pastorali, eseguiti
con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli
amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attivita’ didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attivita’ agricole e pastorali nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea,
previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da
parte delle autorita’ competenti e ove tali aree risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,
lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base
alla normativa di settore; interventi di contenimento della
vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle
infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali
elettrodotti, viabilita’ pubblica, opere idrauliche; interventi di
realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale al servizio
delle attivita’ agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e
tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non
asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di
gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole
del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
adeguamento della viabilita’ forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed
opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in
spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre
attivita’ economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina
o in altra collocazione consimile a cio’ preordinata; sostituzione di
insegne esistenti, gia’ legittimamente installate, con insegne
analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione
dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosita’ variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui
all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
nonche’ smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e
degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni
permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso
d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei
sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche
in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti
alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che
prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in
combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali
artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza
ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate
nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta gia’ munite di
autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali
munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e
impianti tecnologici che in conseguenza di calamita’ naturali o
catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purche’
sia possibile accertarne la consistenza e configurazione
legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia
realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o
manufatto originario quanto a collocazione, ingombro
planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti
autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento
delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura,
superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

Allegato B
(di cui all’art. 3, comma 1)

Elenco interventi di lieve entita’ soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della
volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a
100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni
ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque
anni successivi all’ultimazione lavori e’ sottoposto a procedimento
autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a
tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici, purche’ tali interventi siano eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce
B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici
mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di
aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione
delle attivita’ economiche, o di manufatti quali cornicioni,
ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con
rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o
chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale
di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla
voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli
edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle
coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici;
modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di
canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto,
lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero
finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici,
laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche
morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento
preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere
architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione
di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma
dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione
dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti
prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella
configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali
installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli
edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione
di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici
esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml
1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o
colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilita’
esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di
incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e
percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o
che assicuri adeguata permeabilita’ del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di
pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani
attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto
di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti
locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico
approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da
eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di
beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del
Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e
manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico,
storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero
parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non
superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali
rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino
di natura permanente e manufatti consimili aperti su piu’ lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori
o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30
mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di
pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce
B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili,
modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno,
realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli
assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni
destinati ad attivita’ produttive, o di collegamento tra i capannoni
stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta
preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei
prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante
tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di
contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui
cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di
manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se
eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture
diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma
l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione
o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,
vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate
alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di
pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle
infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente
interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica
permanente della morfologia del terreno o degli assetti
vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione
correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o
sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione
per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita
di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors),
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attivita’ economiche
quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della
balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili
o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi
d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al
tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi
agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con
opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci
metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio
dell’attivita’ ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilita’ vicinale e
poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attivita’ agricole e
pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione
arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso
agricolo o pastorale da parte delle autorita’ competenti, ove
eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui
tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di
colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di
immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purche’
preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita’
forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente
per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita’
forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non
temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosita’ variabile, nonche’ l’installazione di insegne
fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a cio’
preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a
servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente,
a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui
all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori
a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di
sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non
superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di
telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi
tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a
terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque
delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento
funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti
alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla
difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e
manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria,
sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti,
diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di
calamita’ naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento
semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che
interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di
arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione
antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.