BONUS PRIMA CASA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

bonus prima casa

Chi acquista la prima casa destinata ad abitazione principale, usufruisce di una serie di agevolazioni, come ad esempio la riduzione dell’imposta di registro nel caso di acquisti presso un privato, ma anche l’imposta di bollo e altre necessarie per la procedura catastale. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato con chiarezza quali sono le agevolazioni.

Agevolazioni bonus prima casa

Per comprendere come ha agito l’Agenzia delle Entrate vediamo quali sono le agevolazioni che comprendono il bonus prima casa:

  • Taglio IVA sul prezzo dell’immobile dal 40% al 4% nel caso in cui la casa venga acquistata dalla ditta costruttrice
  • Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato in seguito a successione o donazione l’imposta ipotecaria e catastale 220 €
  • Riduzione dell’imposta di registro del 2%
  • Credito di imposta: questa agevolazione è destinata a soggetti che vendono e riacquistano la nuova casa entro 12 mesi. Permette quindi di ridurre il prezzo delle imposte da pagare per la nuova casa perché si tiene conto di quella già pagata, meno di un anno prima, per l’altra abitazione.

Agenzia delle Entrate: i chiarimenti sul Bonus prima casa 2021

Con la risposta all’interpello n. 44/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i crediti di imposta per effettuare operazioni immobiliari per la prima casa. Nel caso si voglia acquistare un immobile usufruendo del bonus prima casa, il credito di imposta non può essere fruito totalmente nel caso in cui risulti superiore all’imposta di registro in sede di rogito. Quindi, se è possibile usufruire solo in parte dell’agevolazione, l’importo restante può essere usato come detrazione Irpef o in compensazione di altri pagamenti dovuti.

Ma, allo stesso tempo, il credito restante non può essere usato per risparmiare su altre imposte: quelle di registro, ma anche l’imposta ipotecaria e catastale. Non è possibile neanche usarlo per l’imposta di successione nel caso in cui l’atto viene presentato dopo l’acquisizione del credito.

Quindi, il bonus può essere usato sotto forma di detrazione nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi nell’anno successivo.

Nello specifico l’interpello recita:

“Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.”

“Il credito d’imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi”.

SCARICA L’INTERPELLO N.44/2020