ABUSO EDILIZIO, CONDONO E DATA CERTA DELL’OPERA: INTERVIENE IL TAR

abuso edilizio e condono

Il TAR Lazio ha chiarito come deve avvenire la prova della data di costruzione di un manufatto affinché possa essere correttamente inquadrato il titolo edilizio

Si è consolidata la giurisprudenza in materia dell’onere della prova che spetta al privato in caso di abusivismo edilizio, infatti “in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, primo comma, della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. ‘legge ponte’ n. 765 del 1967“.

La prova quindi “circa il tempo dell’ultimazione delle opere edilizie grava in via esclusiva sul privato, atteso che soltanto questi può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di quanto è stato costruito“.

Nel caso trattato dal TAR del Lazio, il proprietario non è riuscito a farlo. Non sono stati sufficienti neanche i mezzi di prova del rilievo aerofotogrammetrico o le fotografie dell’area interessata, in quanto non è stato possibile percepire in alcun modo l’esistenza delle tettoie uso box, né la dichiarazione sostituiva, in quanto si parla di generici “lavori aggiuntivi sull’immobile”.

L’art. 35 della legge n .47/85 specifica che “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento“. I giudici, hanno riconfermato che il silenzio-assenso presuppone “la realizzazione di tutte le condizioni prescritte dalla legge per conseguire il titolo abilitativo, non essendo possibile per silentium ottenere più di quanto sarebbe possibile ottenere con un provvedimento espresso“.

Con questo presupposto è stato respinto il ricorso di cui alla Sentenza n. 8308/2021