SU UN IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO E’ VIETATA L’ORDINARIA MANUTENZIONE

abusi edilizi e manutenzione ordinaria

L’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia, specifica che ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su immobile illegittimo, effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, “ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legalmente“.

I lavori contestati , consistevano nella sostituzione di ringhiere vetuste – piene di ruggine – ed anche pericolose per la stessa incolumità delle persone. L’immobile era anche soggetto a continue infiltrazioni di acqua e il tetto andava messo in sicurezza e coibentato. Tali attività si sono espletate su un immobile parzialmente abusivo e in zona vincolata, per l’istanza di condono pendente non ancora definita.

La Suprema Corte di Cassazione riprendendo integralmente in contenuto dell’articolato. con la Sentenza n.11788/2021, ha condannato due proprietari di un abusivo, affermando nel caso di specie, che le opere compiute dai due proprietari dell’immobile abusivo, “non possono qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria, poiché interessanti un immobile abusivo con pratica di condono in corso“.

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