ABUSI EDILIZI: IL PRELIMINARE NON E’ NULLO MA LA VENDITA RESTA A RISCHIO

Una recente decisione della Corte d’Appello di Perugia (sent. 23 febbraio 2026, n. 118) chiarisce un punto che, nel dibattito tecnico‑giuridico, continua a generare equivoci: la nullità prevista per gli immobili privi dei necessari titoli edilizi non colpisce tutti i contratti, ma solo quelli con effetti traslativi, cioè gli atti che trasferiscono la proprietà.

La nullità urbanistica – introdotta dall’art. 46 del d.P.R. 380/2001 e già presente nella legge 47/1985 – riguarda esclusivamente i contratti che trasferiscono diritti reali su immobili abusivi. Il contratto preliminare, invece, ha natura obbligatoria: impegna le parti a stipulare un futuro contratto definitivo, ma non trasferisce il bene.

Per questo motivo, la Corte ribadisce che:

  • Il preliminare resta valido anche se l’immobile presenta irregolarità edilizie.
  • La nullità colpisce solo il definitivo se manca il titolo edilizio richiesto.
  • La funzione del preliminare non è quella di “sanare” l’immobile né di aggirare la disciplina urbanistica.

Le conseguenze pratiche: validità non significa sicurezza

La validità del preliminare non elimina i rischi. Anzi, li rende più insidiosi.

  • Il preliminare vincola le parti: chi lo sottoscrive si obbliga a comprare o vendere.
  • Ma l’immobile resta irregolare: eventuali abusi non vengono sanati dal semplice accordo.
  • Al momento del rogito, se l’immobile è privo dei titoli necessari, il definitivo non può essere stipulato senza incorrere nella nullità.
  • Ciò può generare contenziosi, richieste di risarcimento, perdita della caparra o responsabilità contrattuale.

In altre parole: il preliminare “tiene”, ma non protegge.

Cosa deve fare chi compra o vende

La sentenza rafforza un principio operativo fondamentale:

La verifica della regolarità urbanistica va fatta prima del preliminare, non dopo.

Ecco le verifiche essenziali:

  • Accertare i titoli edilizi (licenza, concessione, permesso di costruire).
  • Controllare eventuali condoni e la loro effettiva definizione.
  • Verificare la conformità catastale e la corrispondenza allo stato di fatto.
  • Richiedere un tecnico per un’analisi preventiva delle difformità.

Solo così si evita di arrivare al rogito con un immobile non trasferibile.

Perché questa pronuncia è importante

La Corte d’Appello di Perugia interviene su un nodo interpretativo che, nella prassi, ha spesso generato incertezze:

  • alcuni ritenevano che il preliminare fosse nullo in presenza di abusi;
  • altri lo consideravano sempre valido;
  • la giurisprudenza oscillava tra approcci più formali e più sostanziali.

La sentenza del 2026 offre una ricostruzione chiara: validità del preliminare sì, ma senza alcun effetto sanante.

Il preliminare non è nullo se l’immobile è abusivo, ma la vendita sì. E poiché il preliminare obbliga le parti, sottoscriverlo senza verifiche può trasformarsi in un terreno minato.

La regola operativa è semplice e imprescindibile:

Prima si controlla la regolarità urbanistica, poi si firma. Sempre.